F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl – (nota n. 113/1303pf11-12/SP/blp del 6.7.2012). (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), e della Società SS EBOLITANA 1925 Srl – (nota n. 115/1306pf11-12/SP/blp del 6.7.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012
(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl - (nota n. 113/1303pf11-12/SP/blp del 6.7.2012).
(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), e della Società SS EBOLITANA 1925 Srl - (nota n. 115/1306pf11-12/SP/blp del 6.7.2012)
La Procura federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e dei relativi emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo 2012 nei termini normativamente fissati; la Società per responsabilità diretta ex art. 4,comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i due procedimenti vengano riuniti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione pari a mesi 6 (sei) di inibizione per Giulio Eros Clemente, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, per la Società SS Ebolitana Srl. Nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire scritti difensivi nei termini di rito. I deferimenti meglio indicati in epigrafe appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art.4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dal Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione infligge le seguenti sanzioni: Giulio Eros Clemente: mesi 6 (sei) di inibizione SS Ebolitana Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione a campionati federali
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