F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato con procura speciale di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), SEBASTIANO ANTONIO GALIZIA (all’epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl – (nota n. 122/1285pf11-12/SP/blp del 6.7.2012). (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato con procura speciale di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), SEBASTIANO ANTONIO GALIZIA (all’epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl – (nota n. 132/1288pf11-12/SP/blp del 6.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato con procura speciale di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), SEBASTIANO ANTONIO GALIZIA (all’epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl - (nota n. 122/1285pf11-12/SP/blp del 6.7.2012). (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato con procura speciale di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), SEBASTIANO ANTONIO GALIZIA (all’epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl - (nota n. 132/1288pf11-12/SP/blp del 6.7.2012). La Procura federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere i primi tre delle violazioni previste e punite dall’art. 85, lett.C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all’art.10,comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità gennaio febbraio,marzo 2012, nonché degli emolumenti di marzo 2012 nei termini normativamente fissati; la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i due procedimenti vengano riuniti. All’inizio della riunione odierna i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Salvoldi, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Marco Mauceri, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per Sebastiano Antonio Galizia e per la Società US Siracusa Srl. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione pari a mesi 4 (quattro) di inibizione Sebastiano Antonio Galizia, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica per la Società US Siracusa Srl. Per le parti deferite è comparso il difensore che si è riportato alle memorie difensive, ritualmente depositate in atti. Con riferimento alla posizione del Galizia, il deferimento proposto non può essere accolto, in quanto è emerso incontrovertibilmente dalla documentazione in atti che la delega conferitagli in seno alla Società rilevava solo per i rapporti aventi carattere sportivo con la FIGC e non per quelli di natura contabile - amministrativa. Va invece affermata la responsabilità ex art. 4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dai suoi Legali rappresentanti. P.Q.M. La Commissione, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Luigi Salvoldi: mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione; per Marco Mauceri: mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione; Infligge alla Società US Siracusa Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione a campionati federali. Proscioglie il Sig. Sebastiano Antonio Galizia.
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