F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO PERROTTA (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 2192/992pf11-12/SP/blp del 18.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012
(114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO PERROTTA (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 2192/992pf11-12/SP/blp del 18.10.2012).
Visti gli atti
Letto il deferimento disposto in data 18 ottobre 2012 dalla Procura Federale nei confronti di:
Marco Perrotta, calciatore tesserato per la società Delfino Pescara 1936 Srl per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei calciatori e all’art. 28 delle N.O.I.F., in quanto al momento del conferimento del mandato all’Agente Ulisse Savini si qualificava come calciatore professionista, quando in realtà rivestiva lo status di calciatore “giovane di serie” Ulisse Savini, Agente di calciatori per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Marco Perrotta, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore, la Società Delfino Pescara 1936 Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato; letta la memoria difensiva depositata in atti dal Perrotta e dalla Delfino Pescara 1936 con la quale in via principale viene chiesto il proscioglimento dei soggetti deferiti sul
presupposto di una supremazia della normativa FIFA su quella della FIGC, della sussistenza di una causa di discriminazione ed in adesione a quanto ha deciso in caso (che si assume analogo) la Corte di Giustizia della FIGC ed in via subordinata, accertata la presenza di un profilo residuale di colpa lieve, viene chiesto di applicare la sanzione minima della censura e/o quella ritenuta di giustizia; ascoltato il rappresentante della Procura federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Marco Perrotta: squalifica per n.2 gare e ammenda di 5.000,00 euro Ulisse Savini: sospensione della licenza per mesi 2 e ammenda di 5.000,00 euro Delfino Pescara 1936 srl: ammenda di 5.000,00 euro Ascoltato il difensore del Perrotta e del Delfino Pescara (che ha discusso anche per delega del difensore del Savini) il quale ha ribadito quanto già esposto nella memoria depositata nell’interesse del Perrotta e della Delfino Pescara ed ha precisato le conclusioni nell’interesse del Savini (proscioglimento in via principale e sanzione minima, anche al di sotto dei minimi edittali, in via subordinata) Considerato che, in fatto, le circostanze contestate ai soggetti deferiti risultano provate dalla documentazione in atti e non contestate dai soggetti deferiti Ritenuto che, in diritto, la tesi sostenuta della insussistenza della violazione contestata alla luce della regolamentazione FIFA non può essere accolta perché ciò che rileva, ai fini della decisione, è la normativa della FIGC secondo cui al “giovane di serie” è preclusa la possibilità di conferire mandato ad un agente (leggi al riguardo l’art.3 del Regolamento agenti di calciatori che prevede in via di principio la possibilità degli agenti di assistere solo giocatori professionisti) Valutato che il precedente della Corte di Giustizia FIGC cui fa riferimento la difesa dei soggetti deferiti non può essere preso in considerazione in quanto ad oggi non risultano pubblicate le motivazioni del provvedimento adottato Rilevato che un’attenta valutazione degli atti del giudizio consente di affermare che in effetti il Perrotta, al momento del conferimento del mandato all’Agente Ulisse Savini si era qualificato come calciatore professionista, quando in realtà rivestiva lo status di calciatore “giovane di serie” e che il Savini aveva accettato l’incarico conferito dal calciatore Marco Perrotta, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore, sicchè il deferimento non può che essere accolto Considerata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale P.Q.M.
In accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:
Marco Perrotta: squalifica per n. 2 (due) giornate in gare ufficiali e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
Ulisse Savini: sospensione della licenza per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila)
Delfino Pescara 1936 Srl: ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00)
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