F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DERIL CRISTOFOLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Unione Triestina 2012 SSD, attualmente tesserato per la Soc. FC Legnano Salus SD a r.l.), SONIA SOMMACAL (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ UNIONE TRIESTINA 2012 SSD (nota n. 2127/189pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012
(120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DERIL CRISTOFOLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Unione Triestina 2012 SSD, attualmente tesserato per la Soc. FC Legnano Salus SD a r.l.), SONIA SOMMACAL (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ UNIONE TRIESTINA 2012 SSD (nota n. 2127/189pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).
La Commissione disciplinare nazionale
visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 16.10.2012 nei confronti di:
- Sonia Sommacal, iscritta nel Registro Agenti della F.I.G.C., per comportamento non Regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di accertare l'effettivo status del calciatore Deril Cristofoli al momento del conferimento del mandato in questione;
- Deril Cristofoli, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Sonia Sommacal senza rivestire tale qualifica, essendo ancora un calciatore dilettante;
- la Società Unione Triestina 2012 SSD a r., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Il Vice Procuratore Federale fonda la sua azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 30/08/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 4212, conferito, in data 24/07/2012, dal calciatore, Sig. Deril Cristofoli, all'agente di calciatori, Sig.ra Sonia Sommacal, avendo trovato riscontro il suo “Status” di “dilettante” del calciatore, in quanto “giovane di serie”, e quindi il mancato possesso della qualifica di “calciatore professionista”, al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF. All’inizio della riunione odierna i deferiti Deril Cristofoli e Sonia Sommacal, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Deril Cristofoli e Sonia Sommacal, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Deril Cristofoli, sanzione della squalifica per due giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a una giornata di squalifica con censura; pena base per la Sig.ra Sonia Sommacal, sanzione della sospensione della licenza per giorni cinquanta (50) ed ammenda di € 6.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni trentacinque (35) e ammenda di € 4.000,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la sola Società Unione Triestina 2012 SSD in riferimento alla quale la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento in quanto dagli atti ufficiali risulta che al momento della sottoscrizione del mandato il calciatore risultava svincolato d'autorità dalla Società US Triestina Calcio, in virtù di delibera Federale pubblicata il 27.06.2012 – comunicato ufficiale nr. 182/A, per cui nessuna violazione può essere contestata alla Società Unione Triestina 2012 SSD a r., trattandosi quest'ultimo sodalizio di soggetto nuovo e diverso dal precedente, che non ha avuto alcun rapporto con il calciatore, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Deril Cristofoli squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali e censura;
Sonia Sommacal sospensione della licenza per giorni 35 (trentacinque) ed ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).
Proscioglie da ogni addebito la Società Unione Triestina 2012 SSD.
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