F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MIALE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. SSD Calcio Città di Brindisi Srl, attualmente tesserato per la Soc. Savona FBC Srl), SALVATORE IODICE (Agente di calciatori), E DELLA SOCIETA’ SSD CALCIO CITTA’ DI BRINDISI Srl (nota n. 2122/188pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MIALE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. SSD Calcio Città di Brindisi Srl, attualmente tesserato per la Soc. Savona FBC Srl), SALVATORE IODICE (Agente di calciatori), E DELLA SOCIETA’ SSD CALCIO CITTA’ DI BRINDISI Srl (nota n. 2122/188pf12-13/AM/ma del 16.10.2012). La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, l’agente di calciatori Iodice Salvatore, il calciatore Miale Claudio, all’epoca del fatto tesserato per la Soc. SSD Calcio Città di Brindisi Srl, nonché la Soc. SSD Calcio Città di Brindisi Srl, per rispondere (così testualmente): • “il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art.3, comma 1 e 19 commi 3 e 5 del Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato come meglio specificato in parte motiva”; • “il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art.29, commi 1 e 2 N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Salvatore IODICE senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante così come meglio descritto nella parte motiva”; • “la società, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato”. All’inizio della riunione odierna i deferiti Claudio Miale e Salvatore Iodice, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Claudio Miale e Salvatore Iodice, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Miale, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate e ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per una gara, ammenda di € 1.000,00 e censura; pena base per il sig. Salvatore Iodice, sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla sospensione della licenza per mesi 2 (due);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per la Società SSD Calcio Città di Brindisi Srl per la quale la Procura Federale chiede l’ammenda di € 1.500,00. La CDN ritiene il deferimento fondato, atteso che all’epoca dei fatti non era stato emesso il provvedimento di concessione dello svincolo, richiesto dal calciatore, ex art. 32 bis n. 2 delle NOIF P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Claudio Miale squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali, ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e censura; Salvatore Iodice sospensione della licenza per mesi 2 (due). Infligge alla Società SSD Calcio Città di Brindisi Srl l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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