F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (già Presidente della Soc. Valenzana Calcio Srl), RENATO DOMENEGHETTI (Direttore Sportivo della Soc. Valenzana Calcio Srl), E DELLA SOCIETA’ VALENZANA MADO CALCIO Srl già VALENZANA CALCIO Srl (nota n. 2753/655pf11-12/AM/ma del 12.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012
(146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (già Presidente della Soc. Valenzana Calcio Srl), RENATO DOMENEGHETTI (Direttore Sportivo della Soc. Valenzana Calcio Srl), E DELLA SOCIETA’ VALENZANA MADO CALCIO Srl già VALENZANA CALCIO Srl (nota n. 2753/655pf11-12/AM/ma del 12.11.2012).
Visti gli atti
Letto il deferimento disposto dalla procura Federale in data 12 novembre 2012 nei confronti di:
Alberto Omodeo, già Presidente della società Valenzana Calcio srl per violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., sia in relazione a quanto previsto dall’art. 96 NOIF, per aver richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il versamento di euro 8.000,00 costituente il pagamento della somma dovuta quale premio di preparazione alla società di provenienza del calciatore la Pozzomaina e sia dall’art. 106 e ss. delle NOIF per aver richiesto ed ottenuto dal genitore del calciatore Finotti Federico (tesserato per la sua società) che aveva richiesto lo svincolo del figlio, la somma di €
1.750,00 in contanti; nonchè per aver fatto svolgere al Sig. Renato Domeneghetti le funzioni di Direttore Tecnico senza che lo stesso avesse i prescritti requisiti e senza che fosse tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.;
Renato Domenighetti ex art.1,comma 5 per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 96 N.O.I.F., per aver richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della somma di euro 8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza, la Pozzomaina e per aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza essere tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.;
la Società Valenzana Mado Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento del suo Presidente Alberto Omodeo, e di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al Sig. Renato Domeneghetti. Letta la memoria depositata in atti dal sig. Alberto Omodeo con la quale, facendo ampio riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dinanzi alla Procura Federale chiede, “ove non sia possibile il proscioglimento, applicare a carico dello stesso una punizione estremamente mite ed attenuata, da contenersi entro i limiti minimi previsti dall’art. 19 CGS, previo riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui agli artt. 23 e, soprattutto, 24 CGS” Rilevato che nessuna memoria difensiva è stata depositata in atti dagli altri soggetti deferiti All’inizio della riunione odierna i deferiti Alberto Omodeo e la Società Valenzana Mado Calcio Srl già Valenzana Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Alberto Omodeo e la Società Valenzana Mado Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Omodeo, sanzione della inibizione per giorni 180, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla inibizione per giorni 90 (novanta); pena base per la Società Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS all’ammenda di € 1.500,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per il sig. Renato Domeneghetti. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del sig. Renato Domeneghetti chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi otto. Preso atto che il sig. Renato Domeneghetti non è comparso alla odierna udienza. Ritenuto che i fatti contestati al Domeneghetti risultano ampiamente e dettagliatamente comprovati nella relazione redatta dalla Procura Federale e nei documenti in atti. Considerato che, in particolare, appare certo che il Domeneghetti abbia richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della somma di euro 8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza, la Pozzomaina così come appare incontestabile che lo stesso Domeneghetti abbia svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza essere tesserato per la Soc. Valenzana Srl; Considerato che alla luce di tali considerazioni appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Alberto Omodeo inibizione per giorni 90 (novanta); Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00. Infligge al sig. Renato Domeneghetti l’inibizione per mesi 8 (otto).
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