DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 21.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo BATTIPAGLIESE – CTL CAMPANIA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 21.12.2012
Delibera del Giudice Sportivo
BATTIPAGLIESE – CTL CAMPANIA
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S.D. CTL Campania con cui si chiede sia inflitta alla A.S.D. Battipagliese la punizione sportiva della perdita della gara per inosservanza della disposizione di cui al C.U. n. 1 (impiego giovani calciatori) del Dipartimento Interregionale in data 2 luglio 2012
osserva
- il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Risulta pacifico in punto di fatto che dal 27° minuto del II tempo e fino al termine della gara la squadra della A.S.D. Battipagliese è rimasta in campo con un solo calciatore appartenente alla "fascia di età 1993" (anzichè con due) contravvenendo così all'obbligo di schierare per l'intera durata della gara almeno quattro calciatori "giovani" rientranti nelle fasce di età indicate nel succitato C.U.
PQM
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.S.D. Battipagliese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.