CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 novembre 2012 promosso da: Sig. Filippo Cristante / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 novembre 2012 promosso da: Sig. Filippo Cristante / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Carlo Bottari (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 13 novembre 2012 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1870 del 27 luglio 2012-622) promosso da: Sig. Filippo Cristante, rappresentato e difeso dall’’Avv. Giuliano Boschetti (fax 0513390233; e-mail avv.boschetti@libero.it) parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 27 luglio 2012 (prot. n. 1870-622), il Sig. Filippo Cristante di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, con riserva dei motivi, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…annullare e/o revocare la sanzione irrogata nei confronti del Sig. Filippo Cristante dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, pubblicata il 6 luglio 2012 con Comunicato Ufficiale n. 2, consistente nella squalifica di tre anni… ; in via subordinata, tenuto conto delle circostanze fattuali evidenziate, anche derubricando l’originaria contestazione disciplinare in semplice violazione per omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, CGS, irrogare una sanzione disciplinare comunque congrua e proporzionata alla condotta realmente tenuta dall’odierno ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia”. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Carlo Bottari. Con memoria depositata in data 30 luglio 2012 prot. n., si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia in via preliminare che in via subordinata, con riserva di più ampiamente dedurre in replica agli ulteriori scritti della parte istante, «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Prof. Avv. Carlo Bottari e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Con atto per motivi di appello in data 21 agosto prot. n. 2082, l’istante, premesso che, in data 2 agosto 2012, la Corte di Giustizia Federale FIGC, Sezioni Unite, con Comunicato Ufficiale n. 019/CGF, provvedeva alla comunicazione della parte motiva della decisione precedentemente emessa in data 6 luglio 2012, proponeva specifici motivi di appello avverso la predetta decisione, per un corretto inquadramento della condotta dell’istante stesso, eccependo eccesso di potere, falso presupposto, irrilevanza disciplinare della condotta, difetto di istruttoria ed estraneità dell’istante dall’indagine penale. Con memoria in data 10 settembre 2012 la FIGC replicava ai motivi di appello, eccependo l’infondatezza e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 14 settembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia, e su istanza delle parti, fissava al 12 ottobre 2012 il termine alla parte istante per replicare alla memoria della FIGC; e al 31 ottobre 2012 alla parte intimata per il deposito di repliche. Con ordinanza n. 2465 in data 20 settembre 2012, il Collegio, a seguito della mancata concessione della proroga per il deposito del lodo da parte del Sig. Cristante, fissava al 5 ottobre 2012 il termine alla parte istante per replicare alla memoria della FIGC; e al 12 ottobre 2012 alla parte intimata per il deposito di repliche. Con la memoria autorizzata in data 4 ottobre 2012, prot. n. 2643, l’istante replicava alla memoria della FIGC, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Con la memoria di replica autorizzata depositata in data 12 ottobre 2012 prot. n. 2763, la parte intimata ribadiva le argomentazioni e le conclusioni già svolte nella memoria di costituzione e nell’udienza di discussione. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza di discussione al 31 ottobre 2012. All’udienza del 31 ottobre 2012, il Collegio Arbitrale invitava le parti a discutere la controversia, con specifico riguardo all’apprezzamento dei fatti di causa ai fini della identificazione della fattispecie e del suo inserimento nell’ambito del Codice di giustizia sportiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. La parte istante sviluppava l’argomento richiesto dal Collegio arbitrale e illustrava le argomentazioni svolte nell’istanza e nelle memorie autorizzate. La FIGC replica e ribadiva le argomentazioni già svolte negli atti ai quali si riportava, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. La parte intimata, con la sottoscrizione del verbale d’udienza, e la parte intimata, con apposito scritto pervenuto in data 31 ottobre 2012, concedevano una proroga del termine per il deposito del lodo fino al 30 novembre 2012. Il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione in data 6 luglio 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 2 agosto 2012, con Comunicato ufficiale n. 019/CGF, la Corte di Giustizia Federale aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Filippo Cristante avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN (2011/2012) del 18 giugno 2012, con la quale la Commissione Giudicante Nazionale aveva irrogato la sanzione della squalifica per anni tre per violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010. 2. Con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale d’Appello appare condivisibile. La decisione contiene, infatti, un’ampia disamina delle circostanze anche sotto il profilo della confutazione delle censure attinenti a una (pretesa) carenza istruttoria; sia l’esatta ricostruzione della irrilevanza della pregiudiziale penale nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, alla luce dei principi consolidati in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 7 CGS, consistente nell’attentato all’integrità della gara di cui si tratta; ritenendo fondata l’affermazione di responsabilità dell’istante in ordine all’incolpazione di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS, per avere, in concorso con altri calciatori, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suindicata. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente accertato la sussistenza della responsabilità contestata alla parte istante con la citata decisione della Commissione Giudicante Nazionale. L’impianto della motivazione della decisione della Commissione Federale appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è parzialmente congrua alla luce delle precisazioni che saranno svolte al punto successivo a proposito della qualificazione della fattispecie e della conseguente determinazione dell’entità della sanzione da erogare nel caso in esame, che si presenta come fattispecie particolare. 3. Come si è detto nel riepilogo del fatto, la parte istante contesta, in particolare, la correttezza della predetta decisione della Corte di Giustizia Federale con specifico riferimento alla individuazione del ruolo svolto dall’istante stesso nel corso del “secondo incontro”, precedente alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010, sottolineando, l’apporto in concreto non rilevante per essere stata la sua posizione defilata, anonima e, appunto, priva di ogni rilievo. In particolare, la parte istante insiste, quindi, sulla sua partecipazione, che per le modalità in cui si è svolta, sarebbe stata assolutamente ininfluente ai fini dell’organizzazione della “combine”. Le censure sono solo parzialmente fondate e in tale limitata misura meritano accoglimento. Come si è già detto la parte istante ha chiesto di “irrogare una sanzione disciplinare comunque congrua e proporzionata alla condotta realmente tenuta dall’odierno ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia”. Occorre, quindi, soffermarsi sulla circostanza che, da un lato, la partecipazione al solo secondo incontro non “alleggerisce affatto la posizione del calciatore” stesso ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’omessa denuncia, come esattamente rilevato dalla Corte di Giustizia Federale nella decisione censurata, perché si tratta di incontro dove si manifesta compiutamente l’intento illecito e “non risulta che il calciatore abbia immediatamente ed inequivocabilmente rifiutato la proposta di sovvertimento preventivo, concordato e illecito del risultato della gara”; dall’altro, la stessa circostanza di fatto, che si concretizza nella mera partecipazione all’incontro, peraltro nemmeno smentita dall’istante, in posizione senz’altro defilata (tanto che, ad esempio, De Falco non ricorda nemmeno se il Sig. Cristante fosse presente all’incontro), consente di escludere l’applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, e, quindi, della relativa sanzione (comma 5) e di inquadrare più correttamente la fattispecie nell’ambito dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione. L’art. 1, comma 1, infatti, significativamente intitolato “Doveri e obblighi generali”, collocato nel Titolo I “Norme di comportamento”, sancisce l’obbligo di osservare le norme e gli atti federali e impone di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 19, lett. f), nell’elencare le sanzioni da irrogare, prevede che sia disposta “la squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione”. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Cristaudo del 22 maggio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Dal riepilogo dei fatti di causa risulta, pertanto, nella peculiarità del caso di specie, che la condotta dell’istante è perfettamente inquadrabile come violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; e che, quindi, l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla tipologia dell’illecito realizzato con il comportamento tenuto dalla parte istante nel particolare caso di specie. In sostanza, il corredo probatorio acquisito agli atti del processo porta a ricomprendere la violazione della parte istante nell’ambito del più generale principio che impone l’obbligo di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità, restando, comunque, acclarata la sua oggettiva gravità. Il Collegio, pertanto, ritiene, in base alle previsioni contenute nell’art. 19, lett, f), del citato Codice di Giustizia Sportiva, che contempla le sanzioni disciplinari e che prevede, appunto, che “le sanzioni sono commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, congrua e proporzionata la sanzione della squalifica di un anno a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare nazionale del 18 giugno 2012, dedotto il periodo di squalifica già scontato. 4. Attesa la parziale soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Filippo Cristante per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00); e di porre a carico del Sig. Filippo Cristante per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco calcio per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 6000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accoglie, in considerazione della peculiarità del caso di specie, parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Filippo Cristante nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione, irrogata dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione impugnata indicata in motivazione, a un anno di squalifica, dedotto il periodo già scontato; b) pone a carico del Sig. Filippo Cristante per due terzi e della Federazione Italiana Gioco Calcio per il restante terzo il pagamento delle spese per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; c) pone a carico del Sig. Filippo Cristante per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico del Sig. Filippo Cristante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2012, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Carlo Bottari F.to Massimo Zaccheo
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