COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 21.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.12 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 25.10.2012 (squalifica allenatore MEGNA Rolando fino al 30.12.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 21.11.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.12 della Società A.C. SERRESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 25.10.2012 (squalifica allenatore MEGNA Rolando fino al 30.12.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il comportamento tenuto dal suo allenatore, ritenuto offensivo e minaccioso.
La reclamante si duole della sanzione rappresentando che il Megna si è limitato esclusivamente a contestare alcune decisioni
dell’Arbitro.
Pur rimarcando l’assoluta infondatezza della tesi difensiva illustrata in ricorso e la conserguente piena responsabilità del Megna per i
fatti contestati, ritiene la Commissione che sanzione congrua appare la squalifica dello stesso fino a tutto il 30 novembre 2012.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica dell’allenatore MEGNA Rolando fino al 30 NOVEMBRE 2012;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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