COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. 2011 IMPERIUM AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA , DI SQUALIFICA FINO AL 15.11.2017 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE MANILI DANILO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CURCIO STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2012 (Gara: VIRTUS POLI – 2011 IMPERIUM del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. 2011 IMPERIUM AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA , DI SQUALIFICA FINO AL 15.11.2017 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE MANILI DANILO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CURCIO STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2012 (Gara: VIRTUS POLI – 2011 IMPERIUM del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; ritenuta l’urgenza di provvedere alla sanzione per 4 gare comminate al calciatore CURCIO STEFANO; considerato che la Società IMPERIUM , in sede di audizione, ha confermato quanto riportato nel reclamo originario, ponendo in evidenza che la squalifica inflitta al CURCIO è da considerarsi abnorme, visto l’atteggiamento gravemente provocatorio tenuto dal Direttore di gara nei confronti del loro calciatore, il quale ha si imprecato, ma non si è permesso in alcun modo di tentare di aggredire il direttore di gara; dal referto arbitrale, che come è noto, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. è da considerarsi fonte privilegiata e degna di fede e prevale in caso di discordanza rispetto a quanto riferisce la ricorrente, si rileva che il CURCIO, dopo l’espulsione, tentava di colpire con un calcio l’arbitro senza riuscirvi per l’intervento di alcuni compagni di squadra. Considerato che le argomentazioni addotte dalla Società 2011 IMPERIUM a sostegno di una riduzione della pena per il calciatore CURCIO, non possono essere condivise da questa Commissione Disciplinare, in quanto si ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore debba considerarsi non solo offensivo ma anche gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro stesso; tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA di respingere il reclamo relativo al calciatore CURCIO STEFANO confermando la squalifica per 4 gare a carico dello stesso. Di fa riserva di esaminare nel merito le rimanenti istanze del reclamo stesso. Nulla sulla tassa reclamo
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