COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ATLETICA DEL PO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 21-10-2012 tra Atletica del Po / Villanterio C.U. n. 14 della delegazione di Pavia datato 2-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società ATLETICA DEL PO Camp. Allievi Prov. Gir. B
Gara del 21-10-2012 tra Atletica del Po / Villanterio
C.U. n. 14 della delegazione di Pavia datato 2-11-2012
La società ATLETICA DEL PO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ARADORI Alex per 5 gare lamentando che il gesto di violenza è stato solo una reazione senza conseguenze per l'avversario e che gli insulti all'arbitro non meritavano una così pesante sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l'atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario e le pesanti ingiurie al direttore di gara costituiscono un grave comportamento del calciatore ARADORI Alex, per cui, anche secondo i criteri abitualmente adottati da questa Commissione , la decisione del GS non appare censurabile pertanto la sanzione inflitta appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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