COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo CRESPI MORBIO – CALVAIRATE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012
Delibera del Giudice Sportivo
CRESPI MORBIO - CALVAIRATE
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 32 del 29.11.2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Crespi Morbio.
Con il reclamo, la citata società sostiene che la società Calvairate ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione alla gara di calciatori in relazione all’età a seguito dell’espulsione del calciatore Panepinto Andrea Giotto nato il 13-11-92 infatti anche e nonostante le successive sostituzioni effettuate ha “…. terminato la partita con 2 giocatori del 90 e uno del 92 contro le regole che prevede uno del 90 e due del 91”. ; pertanto chiede a carico della società citata l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Calvairate, ha dato inizio alla gara con i calciatori rientranti nei limiti di età prestabiliti, cosiddetti “giovani”, n° 2 Ciusani Agostino nato il 12-4-92; n° 6 Nicastro Gabriele nato il 8-3-93; n° 7 Diliberto Stefano nato il 31-11-90; n° 8 Panepinto Andrea Giotto nato il 13-11-92 e n° 10 Manzi Martino nato il 12-5-94. (aveva in campo un 90 e altri quattro nati dal 91 in poi)
Al 7° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 11 Gon A nato il nel 1982 col n° 17 Mecca Stefano nato il 10 -9 -1990; (aveva così in campo due 90 e altri quattro nati dal 91 in poi):
Al 31° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 10 Manzi Martino nato il 12-5-94 col n° 18 nato nel 1986 (aveva così in campo due 90 e altri tre nati dal 91 in poi);
Al 32 2°tempo viene espulso il n° 8 Panepinto Andrea Giotto nato il 13-11-92 (aveva così in campo due 90 e altri due nati dal 91 in poi):
Al 37° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 6 Nicastro Gabriele nato il 8-3-93 col n° 13 nato nel 1986 (aveva così in campo due 90 e uno nato dal 91 in poi);
La società Calvairate ha invito proprie controdeduzioni con le quali afferma la regolarità della gara in quanto non ha violato la norma vigente infatti a seguito della espulsione di uno dei calciatori rientranti nei previsti limiti di età “ .. da quel momento in avanti cessa come chiaramente indicato dalla lettera a) della normativa……..l’obbligo di impiego dei giocatori al di sotto delle soglie di età predefinite ecc.
Al fine di chiarire la contestazione occorre fare riferimento alla vigente norma.
A riguardo, richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/3 lett. B) pag, 16, il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13,
che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
- 2 calciatori nati dal 01.01.1991 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1990.
… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.”
La norma è chiara: vi è obbligo di impiego di un preciso numero di calciatori di determinate fasce di età durante tutta la gara (nel caso di specie 2 del 91 ed 1 del 90): tuttavia vi sono due precise eccezioni di cui una riguarda il provvedimento di espulsione, ovviamente, di uno dei tre “giovani” presenti in campo.
In tal caso la società avrà l’obbligo di mantenere in campo il restante numero di “giovani” e di provvedere alle loro eventuali sostituzioni nel rispetto delle modalità previste dalla norma, naturalmente, salvo il caso del verificarsi della seconda eccezione vale a dire, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, nei casi di infortunio dei restanti calciatori delle fasce di età interessate.
La gara si è dunque svolta regolarmente ed il reclamo va rigettato.
PQM
DELIBERA
a) di omologare come segue il risultato della gara: Crespi Morbio - Calvairate 0 - 1.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se versata