COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 35/A A.S.D. VALLE DEL MELA (ME), avverso squalifica per tre gare del calciatore Filorimo Walter Fabio – Gara Prima categoria girone C Valle del Mela / L’iniziativa del 03/11/2012 – C.U. n° 172 del 08/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 35/A
A.S.D. VALLE DEL MELA (ME), avverso squalifica per tre gare del calciatore Filorimo Walter Fabio – Gara Prima categoria girone C Valle del Mela / L'iniziativa del 03/11/2012 - C.U. n° 172 del 08/11/2012.
La A.S.D. Valle del Mela, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe che ritiene sproporzionata. Sostiene infatti che il calciatore, pur avendo rivolto all'arbitro una frase irriguardosa, “certamente deprecabile”, non ha travalicato i limiti della manifestazione verbale di protesta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che al 31° del 2° tempo l’arbitro ha annotato l’espulsione del calciatore Filorimo in quanto il predetto gli rivolgeva una frase dal contenuto esplicitamente minaccioso.
I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio non regolamentare che a giudizio di questa decidente non può considerarsi nell'ambito delle manifestazioni di semplice protesta, posto che il significato delle affermazioni riportate dal direttore di gara in referto è inequivocabilmente minaccioso.
La sanzione appare per quanto sopra adeguata e non può essere ridotta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 35/A A.S.D. VALLE DEL MELA (ME), avverso squalifica per tre gare del calciatore Filorimo Walter Fabio – Gara Prima categoria girone C Valle del Mela / L’iniziativa del 03/11/2012 – C.U. n° 172 del 08/11/2012."
