COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 25/A SSD BAGHERIA CALCIO (PA) preannuncio reclamo – gara Eccellenza (gir.A) SSD Bagheria Calcio/Riviera Marmi del 21/10/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 25/A
SSD BAGHERIA CALCIO (PA) preannuncio reclamo – gara Eccellenza (gir.A) SSD Bagheria Calcio/Riviera Marmi del 21/10/2012
La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l’espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l’obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),
P.Q.M.
In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società SSD Bagheria Calcio l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=
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