COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 43/A A.S.D. RANDAZZO (CT) avverso ripetizione gara Campionato Promozione Girone “C” Pistunina/Randazzo del 04/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 43/A
A.S.D. RANDAZZO (CT) avverso ripetizione gara Campionato Promozione Girone “C” Pistunina/Randazzo del 04/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.
Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Randazzo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante ribadisce quanto già dedotto in sede di reclamo in prima istanza chiedendo che le venga assegnata gara vinta per 0 – 3 stante che la sospensione dell’incontro è da attribuire ad esclusivo fatto e colpa della società Pistunina e che la decisone è dovuta ad una interpretazione “soggettiva” del Giudice Territoriale.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è inammissibile stante che non è dato individuare nè dal corpo dello stesso né dalla sottoscrizione, che risulta illeggibile, se il sottoscrittore sia il legale rappresentante della società.
In ogni caso il reclamo nel merito risulta infondato.
Infatti l’arbitro, secondo quando prevede il regolamento del giuoco del calcio e relativa guida pratica edizione 2011 pubblicato dall’AIA, prima di procedere alla sospensione della gara deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere e solo nel caso in cui le circostanze non lo consentano o se i provvedimenti adottati non conseguano il ripristino delle condizioni per proseguire la gara questa deve essere sospesa.
Dal rapporto di gara, di contro, non si rileva nessuna delle attività previste dal regolamento prima che l’arbitro ne possa dichiarare la sospensione anzitempo essendosi quest’ultimo limitato a descrivere il comportamento posto in essere dai tesserati e del pubblico.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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