COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°28 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sancataldese Calcio Presidente all’epoca dei fatti Sig.Diliberto Giuseppe N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°28 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sancataldese Calcio Presidente all’epoca dei fatti Sig.Diliberto Giuseppe N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 07/11/2012 prot. 11.541 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno in precedenza inoltrato memorie di difesa nonché certificazioni mediche dalle quali si evince: - la regolarità della posizione del calciatore Miraglia Rosario, il cui certificato medico è stato rilasciato il 21/07/2011; - il certificato medico del calciatore Concialdi Piero, tesserato per la società A.S.D. Sancataldese Calcio dal 26/08/2011, è stato rilasciato il 20/12/2011 e quindi con notevole ritardo in relazione al campionato di competenza; - le motivazioni a difesa della posizione del calciatore Cutaia Pieronon sono esimenti degli addebiti contestati mancando a questa Commissione Disciplinare la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Miraglia Rosario e applica: l’ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. Sancataldese Calcio (€ 50,00 x n.2 calciatori); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Diliberto Giuseppe; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Concialdi Piero, Cutaia Pietro, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Sancataldese Calcio all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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