COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 60/A A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME), avverso squalifica per quattro giornate calciatore Saglimbeni Niholas; squalifica per tre giornate calciatori Crisafulli Renzo e Emanuele Andrea; inibizione fino al 10.02.2013 al sig. Cingari Andrea; inibizione fino al 20.01.2013 al sig. Gianluca Savoca; inibizione fino al 10.01.2013 al sig. Carpita Andrea – Gara Campionato 2^ Categoria Girone “F” Peloro Annunziata/Atl. Taormina del 01/12/2012 – C.U. N° 227 del 06/12//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 60/A A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME), avverso squalifica per quattro giornate calciatore Saglimbeni Niholas; squalifica per tre giornate calciatori Crisafulli Renzo e Emanuele Andrea; inibizione fino al 10.02.2013 al sig. Cingari Andrea; inibizione fino al 20.01.2013 al sig. Gianluca Savoca; inibizione fino al 10.01.2013 al sig. Carpita Andrea - Gara Campionato 2^ Categoria Girone “F” Peloro Annunziata/Atl. Taormina del 01/12/2012 – C.U. N° 227 del 06/12//2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Atletico Taormina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento dei propri tesserati ne dà, comunque, una versione riduttiva e chiede, conseguentemente, la revisione in termini più equi delle sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che quanto addebitato a ciascun tesserato trova puntuale riscontro in maniera chiara e priva di qualsivoglia contraddizione. Ciò posto il reclamo proposto non può trovare accoglimento risultando le sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza appena congrue in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati della A.S.D. Atl. Taormina. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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