COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 02.11.2012. Gara Stella Smeralda / Andrea Doria del 28.10.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 02.11.2012. Gara Stella Smeralda / Andrea Doria del 28.10.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Stella Smeralda 2005 ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta a loro carico la perdita della gara in esame per 3 a 0 e l’inibizione del dirigente Francesco Saighitta fino al 30.06.2013. Nei motivi dell’impugnazione si contesta quanto dedotto dal Giudice Sportivo e chiede l’omologazione del risultato maturato sul campo o la ripetizione della gara, nonché la riduzione dell’inibizione inflitta al proprio dirigente. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, sentito il direttore di gara delibera di confermare il provvedimento impugnato. Preliminarmente si evidenzia che il Presidente della reclamante non è stato convocato, avendo egli richiesto non di essere sentito, ma piuttosto di avere un confronto con l’arbitro, che però il regolamento non prevede. Nel merito, l’arbitro ha precisato di aver subito atti di violenza da parte del dirigente Saighitta, tali da avergli impedito la prosecuzione della gara; come noto, gli atti di violenza posti in essere nei confronti dell’arbitro costituiscono il presupposto normativo che autorizza lo stesso a sospendere l’incontro. Peraltro il racconto del direttore di gara è pienamente credibile attesa la sua uniformità e coerenza espositiva e descrittiva, non sussistendo neppure ragioni per poter muovere alcun dubbio sulla sua attendibilità Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA di confermare il provvedimento impugnato e dispone l’incamero della tassa.
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