COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FERRINI QUARTU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012. Gara Ferrini Quartu / Cannonau Jerzu del 18.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FERRINI QUARTU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012. Gara Ferrini Quartu / Cannonau Jerzu del 18.11.2012. La Società Ferrini Quartu ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per tre gare il calciatore Marcia Andrea perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara”. La Commissione, in via preliminare, rileva che al reclamo non è stata allegata la prevista tassa; pertanto deve essere dichiarata l’inammissibilità dello stesso, secondo quanto sancito dal Comunicato Ufficiale n° 11 del 27.09.2012 di questo Comitato Regionale. Per questi motivi, la Commissione DICHIARA l’inammissibilità del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it