COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare FUTSAL GLEMA (Campionato Regionale Calcio a Cinque “C2”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 07.11.2012. Gara Futsal Glema / Futsal 4 Mori del 02.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare FUTSAL GLEMA (Campionato Regionale Calcio a Cinque “C2”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 07.11.2012. Gara Futsal Glema / Futsal 4 Mori del 02.11.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Futsal Glema ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il dirigente Vincenzo Lai è stato inibito fino al 31.12.2015, oltre all’ammenda di Euro 100,00 a carico della società per mancata assistenza al direttore di gara e per le intemperanze dei propri sostenitori dopo il termine della gara. La suddetta sanzione è stata applicata per tutte le ragioni meglio spiegate nel provvedimento del Giudice Sportivo, oggetto della presente impugnazione. Nei motivi di gravame la ricorrente chiede la riduzione dell’inibizione e la revoca del provvedimento dell’ammenda: ammettono le condotte di ingiurie e le minacce, ma negano decisamente l’atto di violenza, taciando di malafede il direttore di gara, che avrebbe proferito gravi minacce nei confronti della società di Iglesias. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, sentito il direttore di gara a chiarimenti delibera di confermare integralmente il provvedimento impugnato. In particolare dall’audizione dell’arbitro emergono reiterate minacce poste in essere dal dirigente nei suoi confronti e ciò anche contestualmente all’atto del calcio alla porta, compiuto repentinamente ed in un momento in cui il Lai aveva modo di vedere il direttore di gara sull’uscio, con la mano sul montante della stessa. Tale dichiarazione sono altresì riscontrate dalla certificazione medica in atti, che supporta oltremodo la credibilità della versione fornita dall’arbitro. Il comportamento del dirigente è pertanto meritevole di sanzione, attesa la sua reiterazione, la certa scompostezza dell’azione posta in essere per giunta quando la gara era terminata. Per tutte queste ragioni si ritiene del tutto equa e proporzionata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, il cui provvedimento va pertanto integralmente confermato, ivi compresa l’ammenda comminata. Dispone l’incameramento della tassa.
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