COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 28 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della Polisportiva V. Mazzola avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Baroni Roberto fino al 25.12.2012 (C.U. n. 24 del 25.10.2012):

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 28 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della Polisportiva V. Mazzola avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Baroni Roberto fino al 25.12.2012 (C.U. n. 24 del 25.10.2012): Propone rituale reclamo la Polisportiva V. Mazzola - nella persona del Presidente - avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Baroni Roberto, in quanto “entrava indebitamente in campo protestando. Allontanato, rivolgeva al D.G. frase irriguardosa accompagnata da gesto di nuova protesta”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, contestando la motivazione a supporto della decisione, limitatamente alla parte qui di seguito trascritta: “allontanato, rivolgeva al D.G. frase irriguardosa accompagnata da gesto di nuova protesta”. Ritiene, infatti, la reclamante che detta condotta non sia imputabile al sig. Baroni, persona educata e corretta, bensì sia da ricondurre ai sostenitori che trovavano nelle vicinanze della panchina. Precisa, inoltre, che al termine della gara, su esplicita richiesta di spiegazioni del Dirigente accompagnatore, l'arbitro motivava la decisione di aver allontanato l'allenatore perché quest'ultimo era uscito dall'area tecnica. Conclude quindi il proprio ricorso chiedendo la riforma del provvedimento impugnato. La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. La tesi sostenuta dalla reclamante non trova sostegno e alcuna conferma nelle risultanze degli atti ufficiali, che, com'è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata nell'ambito del processo sportivo. Invero, l'arbitro con il supplemento di rapporto, richiesto ai fini istruttori dalla Commissione, ha negato la ricostruzione offerta dalla reclamante, confermando sia il gesto di nuova protesta del sig. Baroni Roberto, che l'espressione irriguardosa. Nei documenti ufficiali nono sono rinvenibili elementi e circostanze atte a minare la veridicità di quanto riportato dal D.G., o semplicemente idonee a ipotizzare una diversa dinamica fattuale. Per quanto riguarda l'entità della sanzione, alla luce di quanto sopraesposto, la stessa appare in linea con i criteri costantemente seguiti da quest'Organo Giudicante. P.Q.M. la C.D.T.T. 1.respinge il reclamo; 2.conferma la squalifica inflitta all’allenatore sig. Baroni Roberto fino al 25.12.2012; 3.dispone l’incameramento della tassa di reclamo
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