COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 32 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Intercomunale Monsummano – Pistoiacalcio (3-0) del 29/9/2012.Campionato juniores provinciali. In C.U. n.15 del 17/10/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 32 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Intercomunale Monsummano – Pistoiacalcio (3-0) del 29/9/2012.Campionato juniores provinciali. In C.U. n.15 del 17/10/2012. Reclama avanti alla C.D.T.T. Organo di Giustizia di secondo grado, la società Pistoiacalcio la quale si è vista respingere dal G.S. un precedente reclamo avverso una presunta posizione irregolare del calciatore Allko Xhentilo della società Intercomunale Monsummano con le motivazioni di seguito esposte. Gare del campionato JUNIORES PISTOIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO “gara del 29/ 9/2012 INTERCOMUNALE MONSUMMANO - PISTOIACALCIO Sciogliendo la riserva contenuta nel CU n.13 del 3/10/2012 propone reclamo a questo G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pistoia l'USD Pistoia Calcio in relazione alla gara Intercomunale Monsummano ASD - USD Pistoia Calcio, disputata il 29/09/2012 valevole per il Campionato Provinciale Juniores di Pistoia e terminata con il risultato di 3 a 0. Deduce la reclamante che la societa' avversaria ha schierato nella predetta gara il calciatore Allko Xhentilo in posizione irregolare, in quanto quest'ultimo non ha scontato la giornata di squalifica erogatagli per fatti verificatisi nell'ultima giornata del Campionato Allievi A 2011/2012, cosi' come riportato sul C.U. n.48 del 16/5/2012 di questa Delegazione. Il reclamo è infondato. In base alla ricostruzione dei fatti effettuata sulla base dei tabulati Federali si osserva che il calciatore Allko Xhentilo è stato tesserato nella stagione sportiva 2011/2012 per la società' Giovani Calciatori Monsummano ASD e con tale società, appartenente al Settore Giovanile e Scolastico, ha riportato la squalifica di una gara nell'ultima giornata del Campionato Allievi A organizzato dalla D.P. di Pistoia. All'inizio della stagione sportiva 2012/2013 il calciatore ha cambiato societa', nonche' categoria di appartenenza: in particolare è stato tesserato in data 9/09/2012 con la società ASD Intercomunale Monsummano passando nella categoria Dilettanti. L'art.22 comma 6, del C.G.S. stabilisce che "le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività' del settore per l'attività' giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dello stesso art.22 per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societa' o della nuova categoria di appartenenza in caso di attivita' del settore per l'attività' giovanile e scolastica. La prima squadra della nuova societa' del calciatore di cui si reclama l'irregolarità' della posizione, ha iniziato il campionato di promozione toscano in data 09 09 2012 disputando la gara Bagni di Lucca - Intercomunale Monsummano. A tale gara il calciatore Allko Xhentilo, come risulta dalla copia del referto di gara inviato dal C.R.T. Toscana a questo G.S., non ha preso parte in alcun modo, scontando così' la squalifica irrogatagli nella precedente stagione sportiva. Ne consegue quindi che il calciatore è stato correttamente schierato da parte della società Intercomunale Monsummano ASD nella gara Intercomunale Monsummano ASD - USD Pistoia Calcio del 29/09/2012 in quanto la squalifica dello stesso era stata precedentemente scontata nella gara Bagni di Lucca - Intercomunale Monsummano valevole per la 1^ giornata del Campionato Promozione Toscano. Il reclamo della società USD Pistoia Calcio va pertanto respinto. La tassa di reclamo va addebitata. Per tutti i su esposti motivi il G.S.T respinge il reclamo presentato dall'USD Pistoia Calcio. Ordina addebitarsi la relativa tassa.” La reclamante, come suo diritto, ha adito questo Collegio al fine di vedere riformata la decisione di primo grado. La società Intercomunale Monsummano, controdeducente in atti, rileva a contrario la correttezza della decisione del G.S. supportata dalla normativa Federale. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La decisione del G.S. appare assolutamente condivisibile e corretta sia in punto di fatto che di diritto. L’art. 22 comma 6 del C.G.S. appare chiaro ed inequivocabile e la situazione di fatto con la quale si è confrontato il primo Giudice è in linea con il dettato normativo così come in altre occasioni evidenziato anche da questo Collegio. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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