COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 33 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Certaldo avverso la squalifica fino al 18/12/2012 inflitta dal G.S.T. al calciatore Mariottini Mattia.(C.U. n. 23 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
33 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Certaldo avverso la squalifica fino al 18/12/2012 inflitta dal G.S.T. al calciatore Mariottini Mattia.(C.U. n. 23 / 2012).
Il Presidente dell’A.S.D. Calcio Certaldo impugna la decisione sopra indicata premettendo stupore per la comminazione della sanzione a tempo e non a giornate ed esprimendo il dispiacere del calciatore per l’accaduto in ordine al quale fornisce la propria versione.
Questo il provvedimento impugnato:
“ Al termine della gara offendeva il D.G.. Di poi, toltosi la maglia, sputava in terra verso l’arbitro, senza volontà di colpirlo ma in chiaro senso di disprezzo.”
La reclamante conferma che il calciatore abbia pronunciato l’espressione “vaffa” ma non quale critica all’operato del D.G. quanto per un proprio autonomo moto di rabbia.
Ammette altresì che il calciatore abbia sputato in terra “con l’arbitro nelle vicinanze”, ma senza alcun intento di colpire il D.G., come del resto da questi riconosciuto.
Pone a confronto, con riferimento a pregresse decisioni, la differenza esistente nel lancio degli sputi motivati con “senza essere colpito ma con l’intenzione di farlo“ e ciò che nella specie il D.G. ha definito “ senza volontà di colpire”.
Richiama decisioni che, a suo dire, irrogano sanzioni inferiori per fatti di gravità simile a quella in esame e chiede, quindi, una “congrua riduzione” della sanzione.
L’arbitro, al quale è stato richiesto il supplemento al rapporto di gara, indica le modalità con le quali il calciatore lo ha offeso, precisando altresì, a proposito dello sputo, che è indubbio che il calciatore, stante la distanza che li separava, non aveva intenzione di colpirlo, così come è altrettanto indubbio che il gesto è stato rivolto nei suoi confronti in segno di assoluto disprezzo.
Dopo aver esaminato gli atti la Commissione decide di respingere il reclamo premettendo che nessuna norma vincola il G.S. al comminare la sanzione a giornate o a tempo se non il principio generale dell’ordinamento sportivo circa la necessaria afflittività della sanzione che trova attuazione con la lettera f) dell’art. 19 del C.G.S. in ordine alle sanzioni irrogate a tempo determinato.
Proprio in virtù di tale principio la sanzione contestata dalla reclamante appare assolutamente congrua alla luce delle costanti decisioni emesse da questo Collegio in ordine allo sputo.
Si osserva a tal fine che l’attingere qualcuno con lo sputo costituisce un gesto di natura violenta e di valore assolutamente esecrabile che, nell’ambito di una disciplina sportiva, acquisisce particolare rilevanza ove diretto verso il D.G..
Si ricorda che in ordine alle sanzioni aventi per oggetto simili gesti questa Commissione sanziona l’aver attinto il D.G. con uno sputo con un anno di squalifica, mentre qualora esso non raggiunga l’arbitro ma è stato deliberatamente diretto contro di lui, la sanzione viene determinata nella squalifica per sei mesi.
E’ evidente che il G.S.T. ha tenuto conto che il calciatore ha sputato contro l’arbitro senza avere intenzione di colpirlo ma in senso di assoluto disprezzo per cui ha graduato la sanzione in modo da renderla conseguenziale all’accaduto.
Si osserva inoltre che la sanzione impugnata è relativa anche all’offesa rivolta dal calciatore all’Ufficiale di gara per cui valutato l’insieme dei fatti, essa è del tutto congrua.
E’ da ricordare infine la natura educativa della sanzione che acquisisce nella specie particolare rilevanza-
Il calciatore Mariottini nel momento in cui i fatti sono avvenuti non aveva compiuto il 14° anno di età per cui è questo il momento nel quale egli deve apprendere quali siano i comportamenti da tenere sia nell’ambito dello sport che in quello di una civile convivenza.
Sotto tale aspetto la squalifica, peraltro limitata proprio in considerazione della giovane età, gli servirà a riflettere su quali siano i valori dello sport e del doveroso rispetto verso gli altri.
La citazione da parte della reclamante di altre decisioni rivolta a dimostrare la eccessività della sanzione impugnata, è inconferente stante la totale ed assoluta diversità delle violazioni in esse contestate.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 33 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Certaldo avverso la squalifica fino al 18/12/2012 inflitta dal G.S.T. al calciatore Mariottini Mattia.(C.U. n. 23 / 2012)."
