COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 40 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Mattagnanese BSL avverso la squalifica inflitta al calciatore Quartani Tommaso fino al 09.12.2012 (C.U. n. 24 del 25.10.2012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
40 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Mattagnanese BSL avverso la squalifica inflitta al calciatore Quartani Tommaso fino al 09.12.2012 (C.U. n. 24 del 25.10.2012)
Con tempestivo reclamo il Presidente della società Mattagnanese Bsl, sig. Sandro Quartani, adiva la Commissione Disciplinare Territoriale impugnando la decisione del Giudice S.T., pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 25.10.2012, presa nei riguardi del giocatore Quartani Tommaso e così motivata: “A fine gara batteva con la mano su di una spalla al Direttore di Gara mentre gli rivolgeva frase irriguardosa. Il tutto senza conseguenze”.
Il Presidente motivava la richiesta di riduzione dell'entità della sanzione, ritenendola eccessiva in relazione all'accaduto
Sul punto, precisava che, sebbene il comportamento del calciatore fosse poco educato, la sua condotta era priva di violenza e aggressività.
Chiedeva, pertanto, che l''Organo adito rivalutasse i fatti in questione e, conseguentemente, rivedesse l'entità della sanzione inflitta.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue.
La richiesta di riduzione della sanzione non può essere accolta.
Il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la fattispecie, valutando l'entità della sanzione sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto risultanti dal referto di gara.
La reclamante erra, o forse mal interpreta, la motivazione a supporto del provvedimento del G.S.T., laddove ritiene che la sanzione sia stata quantificata sul presupposto di un atteggiamento violento o aggressivo del calciatore.
Come, infatti, risulta dalla semplice lettura del referto di gara, non vi sono elementi e/o riferimenti che riconducano la condotta del calciatore nel novero delle condotte violente o aggressive.
Pertanto, l'assenza di siffatti elementi e presupposti ha inciso nel giudizio di congruità compiuto dal Giudice di prime cure.
Diversamente, la risposta sanzionatoria avrebbe potuto trovare maggiore severità.
In conclusione, la sanzione comminata dal G.S.T. appare ben calibrata in relazione alla condotta complessiva del calciatore (frasi irriguardose + l'aver appoggiato una mano sulla spalla del D.G.).
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo;
- conferma la sanzione inflitta al calciatore Quartani Tommaso fino al 09.12.2012;
- dispone l'incameramento della tassa di reclamo.
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