COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 17 / Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dal F.C. Mercatale avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cestelli Alessandro fino al 30 giugno 2013 (C.U. n. 14 / 2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 17 / Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dal F.C. Mercatale avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cestelli Alessandro fino al 30 giugno 2013 (C.U. n. 14 / 2012). Il F.C. Mercatale impugna il provvedimento con il quale il G.S.T. Provinciale di Firenze ha assunto il provvedimento che, sopraindicato, viene così motivato: “A seguito della segnatura di una rete della squadra avversaria correva verso il D.G. e, mettendogli una mano sulla faccia, lo spingeva urlandogli in maniera aggressiva. Sanzione aggravata perchè capitano”. La Società reclamante sostiene che il Cestelli, nel correre verso l’arbitro per protestare a causa di una rete segnata dalla squadra avversaria ritenuta irregolare, è stato urtato da alcuni compagni di squadra per cui, perdendo l’equilibrio, si è trovato costretto ad appoggiare le mani sul D.G.. Ritiene non vi sia stata alcuna aggressione fisica e che, tanto meno, il gesto sia stato volontario. Chiede conclusivamente, dopo essersi scusata per l’accaduto, la riduzione della sanzione previa derubricazione della motivazione che ritiene doversi riportare ad una “forma di protesta verbale sicuramente esagerata.” L’arbitro della gara, richiesto da questo giudice, dopo aver preso cognizione del reclamo, dichiara di non rispondere al vero che il calciatore sia stato urtato da propri compagni, ribadendo che il Cestelli gli è andato incontro ponendogli le mani sul viso e costringendolo ad arretrare di un metro. Il rappresentante della Società, dopo aver appreso nel corso della richiesta audizione il contenuto del supplemento di rapporto, insiste nelle tesi indicate con il reclamo confermando altresì la richiesta di riduzione della sanzione. La C.D.T. in sede di decisione ritiene che le semplici dichiarazioni di parte, non suffragate da alcuna prova, non possono far sorgere alcun dubbio sul contenuto del rapporto di gara stante il carattere di prova privilegiata riconosciuta ad esso dalle Carte Federali. Il provvedimento deve essere quindi esaminato unicamente sotto il profilo della congruità della sanzione in ordine alla quale il Collegio ricorda che, per propria costanza di decisioni, la spinta all’Ufficiale di gara, ove non abbia causato danni fisici, viene sanzionata con squalifiche minime della durata di quattro mesi. Nella fattispecie si osserva che non si è trattato di una semplice spinta attuata “ appoggiando le mani sul D.G.” ma essa è avvenuta ponendogli la mano sulla faccia e spingendolo, azione quindi ancora più grave di quella semplice spinta che viene sanzionata con la squalifica per quattro mesi. Nel determinarne l’entità si deve inoltre, nel caso specifico, tener conto anche dell’aggravamento previsto dall’art. 73 delle N.O.I.F., rivestendo il Cestelli nell’occasione la qualifica di capitano. A tali aggravanti tuttavia si contrappongono i seguenti due fattori, da un lato la mancanza di qualsiasi conseguenza fisica subita dal D.G., dall’altro che, l’aver urlato la frase: “ Arbitro non era gol”, è da considerare quale forma di protesta, non offensiva, pronunciata comunque in con testualità della spinta. P.Q.M. la C.D. infligge al calciatore Cestelli Alesando la squalifica per mesi 6 (sei). Dispone la restituzione della tassa
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