COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 37 stagione sportiva 2012/2013 Gara Coiano S. Lucia – Maliseti (3-5) del 27/10/2012. Campionato Allievi B. In C.U. n. 18 del 31/10/2012 Del. Prov. Prato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 37 stagione sportiva 2012/2013 Gara Coiano S. Lucia – Maliseti (3-5) del 27/10/2012. Campionato Allievi B. In C.U. n. 18 del 31/10/2012 Del. Prov. Prato. Reclama la società Coiano S. Lucia avverso la squalifica fino al 30/04/2012 del calciatore Tufà Emiraldo il quale “espulso per doppia ammonizione si recava in tribuna da dove si rendeva protagonista di reiterate proteste ad ogni decisione del D.G. In una di queste, offendeva il D.G. e lo apostrofava con un termine chiaramente razzista”. La reclamante non smentisce i fatti, ma cerca di ricondurli ad una dimensione meno grave rispetto a quanto contestato dal G.S. Rileva come le proteste del Tufà si sono sommate a quelle del pubblico e quindi lo stesso non è stato l’unico a profferire frasi contro l’arbitro. Relativamente a quella (l’unica) che potrebbe essere caratterizzata da connotati razzisti ritiene che non sia di così grave entità da meritarsi una sanzione così pesante. Chiede che la stessa, una volta rivalutata e ricondotta su binari di maggior clemenza, sia trasformata da tempo a giornate evidenziando il disposto di cui all’art. 11 comma 2 del C.G.S. Chiede l’audizione del tesserato e quella del Presidente e Vice Presidente della società. Nel merito conclude per una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce che il Tufà ha protestato sia in campo che dopo l’espulsione una volta sugli spalti, ma che non è stato l’unico a farlo. All’udienza del 23/11/2012 il legale della reclamante ha confermato il contenuto del ricorso ribadendo l’assenza di ogni intento di offesa a sfondo raziale ed insistendo per una riduzione della sanzione da ricondursi a giornate anziché a tempo. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il ricorso con le motivazioni che seguono. In primo luogo deve respingersi la richiesta di audizione del calciatore in quanto non sottoscrittore del ricorso. Nel caso di specie il predetto avrebbe dovuto essere comunque sottoscritto dai soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela essendo il calciatore minorenne. I fatti sono noti e non contestati in quanto viene impugnata la sola quantificazione della sanzione in virtù dei citati. Premesso che la responsabilità dei fatti ascritti è personale, il Collegio rileva che la sanzione debba essere comminata indipendentemente dal fatto che in tribuna il Tufà fosse insieme ad altre persone. La frase pronunciata dal calciatore, al di là dal fatto che lo stesso sia extracomunitario, è sicuramente di stampo razzista e per tale deve essere sanzionata. Per quanto concerne la modificazione delle sanzioni da tempo a giornate è notorio che la giurisprudenza del Collegio è orientata da sempre in senso negativo in quanto non solo assurgerebbe ad una mancanza di rispetto verso il G.S. ma finirebbe per creare confusione in ordine al comportamento dello stesso caso per caso. Inoltre la sanzione “a tempo” appare più consona a giustizia in relazione a fatti di una certa gravità. Gravità che si riscontra anche nel caso di specie che travalica l’ipotesi invocata dalla difesa in quanto il comportamento del Tufà deve essere stigmatizzato e sanzionato in modo da fare recedere il predetto, in futuro, da comportamenti analoghi. La C.D. comunque, ritiene di dovere ridurre il tempo di squalifica dal 30/04/2012 al 28/02/2012 in virtù di quanto contestato al Tufà. P.Q.M. La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo, cassa la decisione del G.S. squalificando il calciatore Tufà Emiraldo fino al 28/02/2012. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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