COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 23.- RECLAMO DELL’ U.S.D. S. VINCENZO AVVERSO REGOLARITA’ GARA S. VINCENZO/CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D. DEL 21 OTTOBRE 2012 (1-3).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
23.- RECLAMO DELL' U.S.D. S. VINCENZO AVVERSO REGOLARITA' GARA
S. VINCENZO/CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D. DEL 21 OTTOBRE 2012 (1-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 24 del 25.10.2012;
- la U.S.D. S. Vincenzo di San Vincenzo (Livorno) propone rituale reclamo a
questo Giudice Sportivo Territoriale avverso la regolarita' ed il risultato
della gara del Campionato di 2'Categoria, Girone F, S. Vincenzo/Castelnuovo
V.C. disputata il 21 ottobre 2012, e chiede la ripetizione dell' incontro.
Lamenta, a tal proposito, che la copia dell' elenco dei giocatori della
squadra avversaria le era stato consegnato, con nomi non in ordine
cronologico, con cancellature e correzioni e mancante del nominativo del
calciatore n.5.Riferisce inoltre testualmente la reclamante''purtroppo i ns.
dirigenti in campo non si sono accorti di nulla...''.
Il reclamo in esame e' immeritevole di accoglimento. L' art. 61 comma 2
N.O.I.F. stabilisce che ciascuna societa' ha diritto di ottenere dall'
Arbitro, prima dell' inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed
espressa richiesta, la consegna di copia dell' elenco nominativo dei
calciatori della squadra avversaria. Il tutto finilizzato ad esigenze sia di
controllo della regolarita' di partecipazione alla gara dei singoli
calciatori della squadra avversaria, sia di predisposizione delle eventuali
contromisure sul piano tecnico-tattico una volta conosciuta la formazione di
detta squadra. Presupposti indispensabili per invalidare la gara sono quindi
la richiesta sopra specificata ed il suo mancato accoglimento da parte dell'
Arbitro. Siffatti presupposti non sono da ravvisarsi sussistenti nel caso di
specie. Osserva inoltre questo G.S.T. come la distinta di gara allegata al
referto arbitrale dell' A.S.D Castelnuovo V.C. indichi il calciatore Cinci
Carlo con la maglia n. 18 anziche' n. 5 in quanto l' indumento si era
strappato accidentalmente per cui tale calciatore era sceso in campo con
questa nuova numerazione e con la fascia da capitano che lo rendeva quindi
ben visibile ed individuabile. Sarebbe quindi stato sufficiente che la
societa' reclamante al momento dell' avvenuta consegna avesse formulato all'
arbitro le proprie riserve sulla poca chiarezza della distinta rilasciata
per ottenere i dovuti chiarimenti. Nel caso in esame invece vi e' stata
addirittura l'acquiescenza da parte della societa' a ricevere la copia dell'
elenco cosi'redatto per cui l' eccezioni sollevate solo in questa sede di
C.U. N. 32 del 6/12/2012 – pag. 1255
giudizio appaiono a questo Giudice tardive e pretestuose e quindi da
rigettare. Alla societa' A.S.D. Castelnuovo V.C. che ha gia' ricevuto
sanzione pecunaria per la distinta di gara non compilata regolarmente ( in
Com. Uff. n. 24 del 25.10.2012 ) deve essere pero' inflitta una ulteriore
sanzione di Euro 90,00 (novanta/00) per violazione dell' art. 61 comma 3
delle N.O.I.F..
Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo proposto dall' U.S.D. S.
Vincenzo di San Vincenzo (Livorno) confermando il risultato conseguito in
campo nella gara S. Vincenzo/Castelnuovo V.C. del 21.10.2012. Ordina
addebitarsi la tassa.
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