COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 31 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S.D. Braccagni avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Campana Filiberto fino al 18.02.2013. C.U. N° 23 del 18.10.2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
31 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S.D. Braccagni avverso la decisione
del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Campana Filiberto fino al 18.02.2013. C.U. N° 23 del
18.10.2012
Il G.S. Territoriale squalificava il calciatore Campana Filiberto poichè “a seguito di una decisione
tecnica correva verso il D.G. e gli poneva entrambe le mani sul petto, spingendolo e facendolo
arretrare per circa un metro, senza alcuna conseguenza fisica”.
Avverso tale provvedimento presentava sintetico reclamo la società, la quale chiedeva una riduzione
della sanzione essendosi trattato solo di una protesta, senza alcuna spinta.
Il D.G., nel supplemento di rapporto anch’esso sintetico, riporta nuovamente quanto già indicato negli
atti di gara, precisando che non si trattava di semplice protesta.
Il reclamo non merita accoglimento.
Dagli atti risulta senza alcun dubbio che il tesserato abbia spinto l’arbitro, peraltro senza procurargli
dolore, facendolo indietreggiare.
Non si ravvedono in alcun modo gli elementi per poter anche solo ipotizzare una riduzione della
sanzione inflitta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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