COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 50 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Sorano avverso la squalifica, fino al giorno 8 febbraio 2013, inflitta dal G.S.T. al calciatore Gabbrielli Alessandro. (C.U. n. 27 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
50 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dall’A.S.D. Sorano avverso la squalifica, fino al giorno 8 febbraio 2013,
inflitta dal G.S.T. al calciatore Gabbrielli Alessandro. (C.U. n. 27 / 2012).
Il provvedimento sopra evidenziato viene impugnato dall’A.S.D. con reclamo con il quale, in sette
righe, si chiede una riduzione della sanzione.
L’istante, in riferimento all’aver il calciatore più volte toccato il braccio dell’arbitro, definisce tale comportamento “non grave seppur fastidioso”, mentre per quanto riguarda il successivo “vaffa…”,
pronunciato accompagnandolo gestualmente, era rivolto ad un avversario e ritiene per ciò stesso il
fatto “sanzionabile e non corretto”. Quanto sopra è stato ulteriormente ribadito, nel corso della richiesta audizione, dal legale rappresentante della reclamante dopo aver preso conoscenza del supplemento di rapporto. Il reclamo non può essere accolto. La Società infatti conferma i fatti così come accaduti e tenta unicamente di attenuarne la portata dando una diversa descrizione dell’accaduto e fornendo di esso la propria interpretazione. In proposito si osserva che il supplemento, che riveste unitamente al rapporto di gara il carattere di prova privilegiata, indica con chiarezza l’accaduto. Per quanto riguarda il primo episodio viene evidenziata la intenzionale reiterazione del fatto che, come riconosciuto anche dalla reclamante, è, quantomeno, fastidioso. In merito è da ricordare che il Collegio ha sempre ritenuto sanzionabile il toccare ripetutamente il D.G., anche al solo scopo di attirarne l’attenzione, costituendo esso atteggiamento irriguardoso. Per quanto si riferisce invece alla successiva offesa l’Arbitro afferma, indicando l’esatto svolgersi del fatto, di essere assolutamente certo di essere egli il destinatario dell’offesa, senza che la reclamante produca prova certa del contrario, precisando che nessun calciatore sostava nelle proprie vicinanze. Così confermati gli addebiti contestati, la sanzione deve essere esaminata unicamente in ordine alla sua entità. Dalle risultanze emerse la Commissione ritiene congrua la misura adottata dal G.S.T.. Infatti le offese al D.G. sono sanzionate con la squalifica per due giornate (art. 4, comma 4/a) mentre per quanto riguarda il comportamento irriguardoso è evidente che il G.S. ha tenuto conto della tenuità del fatto contenendola la sanzione in una giornata di squalifica. Ritiene ancora il giudicante di precisare che la squalifica per tre giornate, ove comminata a tempo, corrisponde al mese e mezzo di cui al provvedimento impugnato. P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo disponendo che venga acquisita la tassa.
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