COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 16.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ALLERONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.NICOLO – ALLERONA DISPUTATA A S. NICOLO’ DI CELLE IL 20.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 25.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALETTI ROBERTO PER SEI GIORNATE DI GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 16.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ALLERONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.NICOLO - ALLERONA DISPUTATA A S. NICOLO’ DI CELLE IL 20.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 25.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALETTI ROBERTO PER SEI GIORNATE DI GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C.D. Allerona, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti, dell’interposto reclamo ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante questa Commissione osserva quanto segue. I fatti come descritti nel referto e come confermati dal direttore di gara appaiono pacifici, allorchè il Pasqualetti Roberto dopo all’avvenuta espulsione di un compagno di squadra si avvicinava all’arbitro ed in particolare lo spingeva sulla spalla con la mano destra. Tale gesto che può essere considerato istintivo e non certamente violento non procurava alcun dolore all’arbitro come dallo stesso confermato in sede di audizione. Alla luce di quanto sopra appare equo ridurre la squalifica comminata dal G.S. al calciatore Pasqualetti Roberto a quattro giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Pasqualetti Roberto a quattro giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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