COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. POZZO 1985 ED IN PROPRIO DAL DIRIGENTE GERVASI GIANLUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO – PRECI. DISPUTATA A POZZO IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE GERVASI GIANLUCA; •ALL’AMMENDA INFLITTA ALLA SOCIETA’ A.S.D. POZZO 1985 DI €. 500,00;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. POZZO 1985 ED IN PROPRIO DAL
DIRIGENTE GERVASI GIANLUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO - PRECI.
DISPUTATA A POZZO IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL
07.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
•ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE GERVASI GIANLUCA;
•ALL’AMMENDA INFLITTA ALLA SOCIETA’ A.S.D. POZZO 1985 DI €. 500,00;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo, in proprio il dirigente Gervasi Gianluca e la società
ASD Pozzo 1985, chiedendo la riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara ed
il dirigente reclamante in proprio Gervasi Gianluca. Non era presenta la società
reclamante seppur ha chiesto di essere ascoltata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai chiarimenti forniti dal Direttore di Gara a questa Commissione è risultato confermato
il comportamento reiteratamente protestatario posto in essere dal Gervasi durante la
gara ed anche al termine della gara stessa, allorchè il medesimo Gervasi offendeva
l’arbitro che stava lasciando l’ impianto sportivo.
Non risulta, per contro, che il Gervasi abbia effettivamente minacciato il Direttore di
Gara.
Ferma restando la censurabilità dell’episodio, anche in considerazione del ruolo di
Dirigente Accompagnatore ricoperto dal Gervasi, la Commissione ritiene peraltro equo
ridurre la sanzione inflitta dal G.S. nei suoi confronti rideterminandola nella inibizione
fino al 15/02/2013.
Deve essere invece integralmente confermata la sanzione dell’ammenda a carico della
Società per il comportamento posto in essere dal custode dell’impianto sportivo, che,
entrato abusivamente nel terreno di gioco, strattonava l’arbitro e lo minacciava, così
come ribadito da quest’ultimo in sede di audizione.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Gianluca Gervasi, riduce la sanzione della
inibizione nei suoi confronti fino al 15/02/2013. Conferma nel resto l’impugnata
decisione.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo in favore del Gervasi, disponendo incamerarsi
quella a carico della Società.
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