COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO ESORDIENTI NEI RECLAMI PROPOSTI IN PROPRIO DAI TESSERATI ANTONINI STEFANO E ORTOLANI PIERLUIGI DELLA SOCIETA’ A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – BEVAGNA DISPUTATA A FOLIGNO FRAZIONE CORVIA IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: – SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ANTONINI STEFANO FINO AL 04/03/2013; – INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ORTOLANI PIERLUIGI FINO AL 04/01/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO ESORDIENTI NEI RECLAMI PROPOSTI IN PROPRIO DAI TESSERATI ANTONINI STEFANO E ORTOLANI PIERLUIGI DELLA SOCIETA’ A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM - BEVAGNA DISPUTATA A FOLIGNO FRAZIONE CORVIA IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: - SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ANTONINI STEFANO FINO AL 04/03/2013; - INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ORTOLANI PIERLUIGI FINO AL 04/01/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclami i tesserati in proprio della Società A.C.D. Bevagna, chiedendo la riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara e i tesserati dell’A.C.D. Bevagna ricorrenti in proprio. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Commissione rilevata la connessione oggettiva ed soggettiva degli interposti reclami né dispone la riunione. Ciò posto, all’esito dall’audizione del direttore di gara e sentite le deduzioni dei reclamanti, la Commissione osserva quanto segue: Il direttore di gara in sede di audizione ha fornito ulteriori precisazioni in merito a quanto riportato nel referto circa il comportamento tenuto dal Sig. Antonini, allorchè lo stesso nel corso della gara ha proferito all’indirizzo dei suoi giocatori la frase “marocchini del cazzo”. L’arbitro ha, altresì, precisato che il Sig. Antonini nonostante la decretata espulsione, all’inizio si recava negli spogliatoi, ma poi rifaceva ingresso nel terreno di gioco ove vi rimaneva fino al termine della partita. Il direttore di gara infine riferiva a questa Commissione che il Sig. Antonini, avendo conoscenza personale con i suoi genitori, avrebbe telefonato successivamente alla gara a suo padre, affinchè questi intercedesse nei miei confronti al fine di ritrattare le frasi riportate nel referto che a dire dell’Antonini non sarebbero state vere. Quanto poi alla posizione del dirigente Ortolani il direttore di gara nel confermare il proprio referto ha precisato di essere stata apostrofata dall’assistente Ortolani con la frase “deficiente”. Alla luce di quanto sopra questa Commissione ritiene meritevole di integrale conferma la decisione del G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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