COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 07.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORANESE REAL S. ORSOLA DISPUTATA A PORANO IL 30.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 08 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALEDI PERUGIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRIZI LORENZO FINO AL 30/09/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 07.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORANESE REAL S. ORSOLA DISPUTATA A PORANO IL 30.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 08 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALEDI PERUGIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRIZI LORENZO FINO AL 30/09/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Real S. Orsola, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE La mancata presenza del direttore di gara non ha permesso a questa Commissione di chiarire alcuni aspetti inerenti il comportamento tenuto dal calciatore Brizi Lorenzo nel momento della sua espulsione. Ciò premesso questa Commissione rileva che il comportamento del calciatore Brizi deve comunque essere sanzionato e la squalifica inflitta allo stesso può essere contenuta fino al 31/07/2013. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società Real S. Orsola, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Brizi Lorenzo fino al 31/07/2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it