F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS San Basilio Palestrina), Società SS BASILIO PALESTRINA – (nota n. 1718/569pf11-12/AM/ma del 28.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS San Basilio Palestrina), Società SS BASILIO PALESTRINA - (nota n. 1718/569pf11-12/AM/ma del 28.9.2012). Il deferimento Con provvedimento del 28 settembre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) il Signor Augusto Cristofari, già co-presidente della US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, ed attualmente Presidente della Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina e suo Legale rappresentante, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, per aver minacciato e offeso, ripetutamente i giornalisti del quotidiano “Il Corriere Laziale”, Signori Pierluigi Grimaldi e Francesco Currieri, assumendo, altresì, nei confronti del primo un comportamento gravemente intimidatorio, afferrandolo, due volte per il braccio sinistro ed avvicinandosi come se volesse colpirlo. 2) La Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti i deferiti, presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Augusto Cristofari l’inibizione di mesi 6 (sei); nei confronti della S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). E’ altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento, riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 28 settembre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Signor Augusto Cristofari e la Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del CGS, e, in particolare, sulla violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, per avere il Signor Augusto Cristofari minacciato e offeso ripetutamente i giornalisti del quotidiano “Il Corriere Laziale”, Signori Pierluigi Grimaldi e Francesco Currieri, assumendo, altresì, nei confronti del primo un comportamento gravemente intimidatorio, afferrandolo, due volte per il braccio sinistro ed avvicinandosi come se volesse colpirlo. Quanto dedotto dalla Procura federale nel presente deferimento è comprovato dalle dichiarazioni rese dai Signori Pierluigi Grimaldi e Francesco Curreri, che in sede di audizione presso gli Organi della Procura federale, hanno sostanzialmente confermato il comportamento gravemente minaccioso ed intimidatorio tenuto dal Sig. Augusto Cristofari in data 7 dicembre 2011, in occasione della gara San Cesareo - Pisoniano. Inoltre dalla disamina del filmato contenuto nel Dvd prodotto dalla Procura federale, si riscontra che il Signor Augusto Cristofari in effetti minacciava ed offendeva i giornalisti con epiteti del tipo “Vi apro...”. Il comportamento descritto dalla Procura federale, posto in essere da un dirigente nell’ambito di una manifestazione sportiva si concretizza in un comportamento contrario alla normativa prevista dall’Ordinamento sportivo ed in particolare dal CGS. Quanto dedotto dal difensore dei deferiti sia nella propria memoria difensiva che nel corso del dibattimento, non può essere ritenuto idoneo a far venir meno la responsabilità dei deferiti in relazione ai fatti oggetto del presente deferimento. Le eccezioni spiegate dai deferiti e le prove prodotte, sono assolutamente ininfluenti ed irrilevanti ai fini della presente decisione. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Augusto Cristofari con violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS; di conseguenza ricorre la responsabilità diretta della Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Augusto Cristofari, suo Presidente e Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Augusto Cristofari l’inibizione per mesi 2 (due); nei confronti della Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop S.S. a r.l. Dil, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it