F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Gianni SIMONETTI / POL. D. CALDARA (166/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA: all. Gianni SIMONETTI / POL. D. CALDARA
(166/12)
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
L'allenatore di base Gianni Simonetti, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data
13.06.2012 awerso la Pol. D.Caldari di Ortona ( CH ). Nel ricorso chiede il residuo pagamento di €
4.000,00 come da contratto sottoscritto più il rimborso spese, come rilevato al punto 2b,
documentato e pari ad € 1.933,00 oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.
Tale contratto e stato sottoscritto in data 8 ottobre 2010 e reca la durata dal 3.09.2010 al 30.05.2011. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in tre rate di € 1.600,00 ciascuna con scadenze il
giorno 31 dei mesi di ottobre e dicembre 2010 e marzo 2011 oltre una rata di € 1.700,00 scadente il
31.05.2011 per un importo complessivo di € 6.500,00 quale compenso globale annuo.
La Polisportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore di base Sig. Gianni Simonetti la Polisportiva D. Caldari nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Simonetti contro la Polisportiva, accoglie totalmente la stessa.
Fa obbligo alla Polisportiva D. Caldari di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 4.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011 e di € 1.933,00 per rimborso spese.
Sull'importo di € 4.000,00 vengono equitativamente calcolati € 158,00 per interessi.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto e pari ad ,6 6.091,00.
Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data di effettivo soddisfo.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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