F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Corrado PILLEDDU / A.S.D. ACQUI CALCIO (167/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA: all. Corrado PILLEDDU / A.S.D. ACQUI CALCIO
(167/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 14 giugno 2012 l'allenatore dilettante signor Corrado Pilleddu ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della squadra Juniores della Società A.S.D. Acqui Calcio partecipante al campionato Juniores Nazionale nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 9 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Pilleddu un premio di tesseramento, di €
3.000,00 (Tremila/00) da corrispondersi in quattro rate da € 750,00 (settecentocinquanta/00)
ciascuna e scadenti il giorno 30 dei mesi di settembre e dicembre 2011 e marzo e maggio 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Pilleddu chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Acqui Calcio di corrispondergli l'intero importo di € 3.000,00 (Tremila/00) non avendo la Società proweduto ad onorare alcuna delle rate previste nell'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 20 settembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27 settembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 15 settembre 2011.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 31 luglio 2012, ricevuta dalla Società A.S.D. Acqui Calcio il 7 agosto e dall'allenatore il 3 agosto successivi, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Acqui Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Acqui Calcio, di corrispondere all'allenatore signor Corrado Pilleddu la somma di € 3050,00 (tremilacinquanta/00) comprensiva di quanto dovutogli per 1'intero importo non onorato e previsto dall'accordo economico del 9
settembre 2011 pari ad € 3.000,00 (Tremila/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 50,00 (cinquanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data
dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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