F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA : all.Sergio PIROZZI / A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 (170/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA : all.Sergio PIROZZI / A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920
(170/12)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA
Con ricorso del 18 giugno 2012 l'allenatore professionista Sergio Pirozzi iscritto nei ruoli del S.T. Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di
allenatore della prima squadra della Società A.S.D. Civitavecchia 1920 partecipante al campionato di serie D girone G nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 2 settembre 2011 la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Pirozzi, un premio di tesseramento di euro 15.000,00 (quindicimila/00) da erogare in dieci rate di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) con scadenze da settembre 2011 a giugno 2012.
Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D.
Civitavecchia 1920 di corrispondergli il pagamento delle ultime tre mensilità corrispondenti a euro
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) più il rimborso relativo all'art. 2b dell'accordo economico calcolato e documentato per il periodo in cui ha svolto l'attività di allenatore in euro 10.290,00 (diecimiladuecentonovanta/00)
Complessivamente 1'allenatore chiede euro 14.790,00 (quattordicimilasettecentonovanta/00) piu interessi e rivalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 1 agosto 2012, ricevuta dalla Società il 3 Agosto 2012, ha invitato la stessa a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare
eventualmente alle stesse.
II Dipartimento Interregionale, su richiesta del 20 settembre 2012 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 27 settembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmene depositato in data 2 settembre 2011.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Civitavecchia 1920, di corrispondere all'allenatore Sergio Pirozzi la somma di euro 14.790,00 (quattordicimilasettecentonovanta/00)
oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
L'importo complessivo di euro 15.040,00 (quindicimilaquaranta/00), verrà maggiorato al tasso
legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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