F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA :all. Carmelo PRATICO’ / AS VALLE GRECANICA (172/12) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA :all. Carmelo PRATICO' / AS VALLE GRECANICA (172/12) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Roberto SANTANIELLO Con ricorso datato 21/06/2012 l'allenatore di base Praticò Carmelo iscritto regolarmente nei ruoli del settore tecnico della FIGC tesserato in qualità di allenatore della I° squadra della Società AS Valle Grecanica,partecipante al campionato nazionale dilettanti Girone I adiva questo Collegio affinchè gli venisse riconosciuto il saldo del premio di tesseramento di euro 7500,00 stipulato con la Società e depositato in data 1/09/2011. Premio di tesseramento da pagare in dieci rate con scadenza mensili,ad oggi l'allenatore ha percepito solo euro1200,00 con assegno bancario della Società; inoltre chiede il rimborso spese dei viaggi sostenuti dalla sua residenza al campo di allenamento, quantificati in km 3.024 che moltiplicati per euro 0,30 fanno in totale euro 907,2 più gli interessi. 11 Segretario del Collegio con racc.rr. datata 8/8/2012 chiedeva alla Società le proprie contro deduzioni ed al reclamante le eventuali osservazioni al ricevimento delle contro deduzioni della Società. Ad oggi nulla e pervenuto alla Segreteria del Collegio in risposta alla richieste. Visti i documenti pervenuti e tenendo conto che la Società nulla ha ritenuto di contro dedurre il Collegio decide che il reclamo dell'allenatore Praticò e meritevole di accoglimento. P.Q.M: Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Praticò Carmelo e fa obbligo alla Società AS Valle Grecanica al pagamento del saldo del premio di tesseramento quantificato in euro 6300.00 più euro 907,00 per rimborso spese kilometriche pii euro 120,00 per interessi maturati per un totale di euro 7327,00. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste delle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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