F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA :all.Francesco BARONE / SS EBOLITANA 1925 srl (174/12) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA :all.Francesco BARONE / SS EBOLITANA 1925 srl
(174/12)
ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA
Con ricorso del 27/06/2012 1'allenatore dilettante Barone Francesco ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di collaboratore prima squadra della SS Ebolitana 1925, partecipante al campionato nazionale dilettanti con decorrenza 14/8/2010 fine giugno 2011.Nel ricorso 1'allenatore precisa che,con regolare scrittura privata la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro10000,00 pagabili
in quattro rate con scadenza:
30/10/2010(euro 2500),30/12/2010 (euro2500);28/02/2011(euro2500);30/05/2011(euro2500). Con il reclamo in esame,il Barone chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Ebolitana di corrispondergli l'importo di euro 8000,00 poiché ad oggi la Società ha effettuato solo un acconto di euro 2000,00 a favore dello stesso.
Nel ricorso sul predetto importo,vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
In data 20/10/2011 su richiesta della Segreteria del Collegio, il Dipartimento Interregionale LND ha trasmesso copia del contratto depositato in data 7/09/20 10.
11 Segretario del Collegio con racc.rr. ha invitato la Società a fornire le proprie contro deduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,considerato altresì che la S.S.Ebolitana nulla ha ritenuto di contro dedurre,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
11 Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla S.S.Ebolitana di corrispondere all'allenatore BARONE Francesco la somma di euro 8000,00 più gli interessi maturati quantificati in euro 200,00 per un totale di euro 8200,00.L'importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data del soddisfo,nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,
modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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