F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA:all. Pino MURGIA / A.S.D. TORTOLI’ CALCIO 1953 (176/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA:all. Pino MURGIA / A.S.D. TORTOLI' CALCIO 1953
(176/12)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Roberto SANTANIELLO
In data 27 giugno 2012 perviene a questo Collegio Arbitrale il ricorso dell'allenatore dilettante Pino Murgia con il quale lamenta il mancato pagamento da parte della Società A.S.D. Tortoli calcio 1953 di quanto pattuito nell'accordo economico sottoscritto con la medesima in data 8 settembre 2010. Lo scrivente afferma infatti che con scrittura privata datata 8 settembre 2010 la Società si 6
impegnata a corrispondergli la somma di ,6 16.000,00 e che tale cifra, superiore ai massimali
consentiti, e comprensiva oltre al premio di tesseramento anche delle spese da lui sostenute
nell'adempimento delle sue mansioni di allenatore per conto della A.S.D. Tortoli calcio 1953
(viaggi,spese telefoniche e compenso extra per la sua attività con la squadra Juniores.).Con il suo ricorso chiede pertanto gli venga riconosciuto quanto a lui dovuto e prega il Collegio Arbitrale di non considerare il fatto che sull'accordo stipulato sono stati superati i massimali consentiti.
Alla vertenza vengono allegati:
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del ricorso alla controparte,
- copia della scrittura privata dove la Società A.S.D. Tortoli calcio 1953 nell'assumere Pino Murgia quale responsabile della conduzione tecnica della sua prima squadra, partecipante al campionato regionale di Eccellenza, gli riconosce un premio di tesseramento di €.16.000 da pagarsi in un'unica soluzione. Nel panto 2b del contratto viene anche previsto per il tecnico un rimborso spese chilometrico per viaggi sostenuti,
- documentazione attestante il calcolo delle spese dove assieme a quelle di €.2.550,00 per i viaggi sono riportate quelle delle spese telefoniche per €.1.000,00 e quelle di €.950,00 per varie forfetarie. La Società A.S.D. Tortoll calcio 1953 regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 31 luglio 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Pino Murgia, nulla ha ritenuto di controdedurre.
Con raccomandata del 20 settembre 2012 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al
competente Comitato Regionale Sardegna 1'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo
risposta affermativa e trasmissione di copia del medesimo.
In tale accordo economico, depositato in data 14 settembre 2010, si conviene fra la Società A.S.D. Tortoli calcio 1953 e l'allenatore Pino Murgia un premio di tesseramento di €.7,500,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio.
11 Collegio in base agli atti pervenuti e riconoscendo unicamente valido il contratto depositato presso il Comitato Regionale Sardegna ritiene di accogliere parzialmente le richieste del tecnico. Giudica infatti che la cifra di €.7.500,00 riportata nel contratto depositato gli debba essere
corrisposta cos! come gli devono essere riconosciuti €.2.550 per le spese di viaggio debitamente documentate. Nulla invece gli e dovuto per le altre spese richieste (telefoniche e vane.)
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la Società A.S.D. Tortoli calcio 1953 a corrispondere all'allenatore Pino Murgia la somma di E. 7.500,00 a saldo del premio di
tesseramento, di €.95,00 per interessi equitativamente determinati e di €.2.550 per spese di viaggio per un totale complessivo di E. 10.145,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino
all'effettivo soddisfo.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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