F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Giuseppe PORCEDDU / S.S.C. CAPOTERRA (184/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Giuseppe PORCEDDU / S.S.C. CAPOTERRA (184/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sebastiano SCARFATO L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., Giuseppe Porceddu, assunto in data 27 agosto 2010 in qualità di allenatore della 10 squadra della Società S.S.C. Capoterra, ricorre in data 28 giugno 2012, richiedendo il pagamento totale di € 7.000,00 quale compenso per la stagione sportiva 2010/2011. Asserisce che a fronte di accordo stipulato, regolarmente depositato, con il quale la Società si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di € 7.000,00 da pagarsi in quattro rate di € 400,00 al 30 agosto 2010 e le rimanenti di ,6 2.200,00 cadauna con scadenze nei mesi di ottobre 2010, marzo e giugno 2011. Dichiara di non aver percepito nulla. La Società convenuta ha immediatamente risposto in data 09.07. 2012. La stessa argomenta dettagliatamente la vicenda sportiva dell'anno 2010/2011. Da tale risposta si arguisce di dimissioni da parte dell'allenatore signor Porceddu in data 22.11.2010. La medesima Società ha documentato di pagamenti avvenuti a favore del tecnico nel seguente modo: n. 4 assegni non trasferibili emessi dalla S.S.C. Capoterra sul C/C 102939 Unipol di Capoterra a favore di Giuseppe Porceddu per complessivi € 2.200,00 (sono citati nelle deduzioni i numeri degli assegni, le date e gli importi ); n. 2 ricevute di pagamenti in contanti, documentate con fotocopie, per complessivi € 900,00=. 11 ricorrente non ha fatto pervenire alcuna replica circa il suo esonero, la comunicazione di essere a disposizione della Società Capoterra e gli importi indicati dalla Società. II Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato che la S.S.C. Capoterra ha fatto pervenire le proprie deduzioni dettagliate; preso atto che il ricorrente non ha replicato; ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. La domanda appare infondata e pertanto respinta. P.Q.M. II Collegio respinge il ricorso. La presente delibera è inappellabile.
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