F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE GIACCHERINI (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), Società FC JUVENTUS Spa ▪ (nota n. 2396/1101 pf11-12/SP/blp del 25.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE GIACCHERINI (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), Società FC JUVENTUS Spa ▪ (nota n. 2396/1101 pf11-12/SP/blp del 25.10.2012). Con provvedimento del 25.102012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare: - Il Sig. Emanuele Giaccherini, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Juventus FC Spa; - la Società Juventus FC Spa: Per rispondere: il calciatore Emanuele Giaccherini della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS per avere esibito, in data 13 maggio 2012, mentre era a bordo dell’autobus della Società Juventus FC Spa, circolante in Torino, in occasione della sfilata organizzata a seguito della vittoria del campionato 2011-2012, uno striscione dal contenuto offensivo recante la scritta “il gol di Muntari mettilo nel c…” La Società Juventus FC Spa della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del CGS per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al tesserato. All’inizio della riunione odierna il Signor Emanuele Giaccherini e la Società Juventus FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Emanuele Giaccherini e la Società Juventus FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Emanuele Giaccherini, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società Juventus FC Spa, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per il Sig. Emanuele Giaccherini; ▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società Juventus FC Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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