DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 260 del 11.12.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/12/2012 Loreto Aprutino Calcio A 5 – Cus Chieti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 260 del 11.12.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 9/12/2012 Loreto Aprutino Calcio A 5 - Cus Chieti
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la
mancata presentazione sul terreno di gioco della società Cus Chieti entro il
tempo regolamentare di attesa;
considerato che la società ha fatto pervenire al riguardo una
giustificazione, attribuendo a non meglio precisate difficoltà logistiche e
di trasporto, causate dalle avverse condizioni meteorologiche,
l’impossibilità di raggiungere l’impianto sportivo;
rilevato tuttavia, che al riguardo non è stata prodotta alcuna
documentazione rilasciata dalle autorità competenti, che comprovasse quanto
sostenuto dalla società in questione;
visto l’art.17 del C.G.S. decide:
di comminare alla predetta società la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-6.
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