F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 18 Dicembre 2012 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AGOSTINELLI Andrea (all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), CANNAVARO Paolo (all’epoca dei fatti ed attualmente, calciatore tesserato per la Società SSC Napoli Spa), COSSATO Federico (tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società US Avesa HSM), DEI David (all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), FURLAN Claudio (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl ed attualmente svincolato), GIANELLO Matteo (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la SSC Napoli Spa, ed attualmente svincolato), GIUSTI Silvio (all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici), GRAVA Gianluca (all’epoca dei fatti ed attualmente, calciatore tesserato per la Società SSC Napoli Spa), PARLATO Gianfranco (all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici), PASSONI Dario (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per l’UC Albinoleffe Srl ed attualmente svincolato), ZAMBONI Marco (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Spal 1907 Spa ed attualmente tesserato per la Società SSD Trento Calcio 1921 Srl) e le Società UC ALBINOLEFFE Srl, US AVESA HSM, CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, FC CROTONE Srl, SSC NAPOLI Spa, SPAL 1907 Spa • (nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 18 Dicembre 2012 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AGOSTINELLI Andrea (all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), CANNAVARO Paolo (all’epoca dei fatti ed attualmente, calciatore tesserato per la Società SSC Napoli Spa), COSSATO Federico (tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società US Avesa HSM), DEI David (all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), FURLAN Claudio (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl ed attualmente svincolato), GIANELLO Matteo (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la SSC Napoli Spa, ed attualmente svincolato), GIUSTI Silvio (all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici), GRAVA Gianluca (all’epoca dei fatti ed attualmente, calciatore tesserato per la Società SSC Napoli Spa), PARLATO Gianfranco (all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici), PASSONI Dario (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per l’UC Albinoleffe Srl ed attualmente svincolato), ZAMBONI Marco (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Spal 1907 Spa ed attualmente tesserato per la Società SSD Trento Calcio 1921 Srl) e le Società UC ALBINOLEFFE Srl, US AVESA HSM, CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, FC CROTONE Srl, SSC NAPOLI Spa, SPAL 1907 Spa • (nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012). 1) Il deferimento Con provvedimento n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg. in data 25/10/2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1. il Sig. AGOSTINELLI Andrea, all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.; 2. il Sig. CANNAVARO Paolo, all’epoca dei fatti ed attualmente, calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A.; 3. il Sig. COSSATO Federico, tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S. Avesa H.S.M.; 4. il Sig. DEI David, all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.; 5. il Sig. FURLAN Claudio, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ed attualmente svincolato; 6. il Sig. GIANELLO Matteo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la S.S.C. Napoli S.p.A., ed attualmente svincolato; 7. il Sig. GIUSTI Silvio, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; 8. il Sig. GRAVA Gianluca, all’epoca dei fatti ed attualmente, calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A.; 9. il Sig. PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; 10. il Sig. PASSONI Dario, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per l’U.C. Albinoleffe S.r.l. ed attualmente svincolato; 11. il Sig. ZAMBONI Marco, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Spal 1907 S.p.A. ed attualmente tesserato per la Società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l.; 12. la società U.C. ALBINOLEFFE S.r.l.; 13. la società U.S. AVESA H.S.M.; 14. la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.; 15. la società F.C. CROTONE S.r.l.; 16. la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.; 17. la società SPAL 1907 S.p.A.; per rispondere: A) gara SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010 - s.s. 2009- 2010 1 - GIANELLO MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.C. Napoli S.p.A., e GIUSTI SILVIO, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nell’albo dei tecnici, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della SAMPDORIA, offrendo il secondo del denaro per la realizzazione dell’illecito e contattando il primo i compagni di squadra Paolo CANNAVARO e Gianluca GRAVA, dai quali riceveva un rifiuto, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; 2 - CANNAVARO Paolo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria - Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello, come descritto nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; 3 - GRAVA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria - Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello, come descritto nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; 4 - la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato GIANELLO Matteo; 5 - la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CANNAVARO Paolo e GRAVA Gianluca. B) gara PORTOGRUARO - CROTONE del 29.5.2011 - s.s. 2010 – 2011 6 - FURLAN Claudio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, e 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011, in concorso con AGOSTINELLI Andrea, DEI David ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta ed aver scommesso sul risultato concordato di pareggio per il tramite di GIUSTI SILVIO ed ERODIANI MASSIMO, con riferimento a quest’ultimo anche con l’intervento di PARLATO GIANFRANCO, come descritto nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; 7 - AGOSTINELLI Andrea e DEI David, all’epoca dei fatti tecnici tesserati per la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011, in concorso con FURLAN Claudio ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; come descritto nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; 8 - GIUSTI Silvio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse sulla gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2012 dopo aver ricevuto da FURLAN Claudio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il PORTOGRUARO, informazioni sull’intervenuto accordo per l’alterazione del risultato della gara con la realizzazione di un pareggio su cui scommettere; nonché per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare l’accordo volto all’alterazione del risultato della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011 di cui aveva avuto notizia da FURLAN Claudio, come descritto nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; 9 - PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011, raccolto da FURLAN Claudio i soldi provenienti da lui e dai suoi compagni per l’effettuazione di scommesse agli stessi non consentite sulla gara ed averli poi consegnati ad ERODIANI Massimo per l’effettuazione concreta delle scommesse; come descritto nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; 10 - la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Claudio FURLAN, AGOSTINELLI Andrea e DEI David, come contestato nei capi che precedono; 11 - la società F.C. CROTONE S.r.l. di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara PORTOGRUARO-CROTONE del 29/5/2011. C) CONTATTI FINALIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DI SCOMMESSE 12 - GIUSTI Silvio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nell’albo dei tecnici, della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle, come emerge dal contenuto delle conversazioni riportate nel presente provvedimento, fra le quali quelle: 30.4.2011, progr. 855; 1.5.2011, progr. 875; 3.5.2011, progr. 1042; 6.5.2011, progr. 1341; 14.5.2011, n. 2162; 14.5.2011, progr. 2212; 15.5.2011, progr. 2234; 15.5.2011, progr. 2255; 15.5.2011, progr. 2272; 1.5.2011, progr. 904; 14.5.2011, progr. 2212. Nonché per aver effettuato o concorso ad effettuare o ad agevolare scommesse su tali gare, tra le quali segnatamente ma non esaustivamente quelle analiticamente indicate nella parte motiva del presente provvedimento come allo stesso riferibili; 13 - COSSATO Federico, calciatore tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S. AVESA H.S.M. della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa, posta in essere prevalentemente per il tramite del fratello M. C., finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle, come emerge dal contenuto delle conversazioni riportate nel presente provvedimento. Nonché per aver effettuato o concorso ad effettuare o ad agevolare scommesse su tali gare, tra le quali segnatamente ma non esaustivamente quelle analiticamente indicate nella parte motiva del presente provvedimento come allo stesso riferibili, mediante la disponibilità dei conti sui quali operare per l’effettuazione delle predette scommesse. 14 - GIANELLO Matteo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.C. Napoli S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle, come emerge dal contenuto delle conversazioni riportate nel presente provvedimento, fra le quali quelle: 30.4.2011, progr. 855; 1.5.2011, progr. 875; 3.5.2011, progr. 1045; 3.5.2011, progr. 1042; 6.5.2011, progr. 1341; 14.5.2011, n. 2162; 14.5.2011, progr. 2212; 15.5.2011, progr. 2233; 15.5.2011, progr. 2234; 15.5.2011, progr. 2255; 15.5.2011, progr. 2257; 15.5.2011, progr. 2272; 16.5.2011, progr. 2388; 1.5.2011, progr. 896; 1.5.2011, progr. 904; 13.5.2011, progr. 2107; 14.5.2011, progr. 2212; 5.5.2011, progr. 1199; 7.5.2011, progr. 1499; 10.5.2011, progr. 1764; 11.5.2011, progr. 1897; 21.5.2011, progr. 2922; 22.5.2011, progr. 3057. Così fornendo informazioni e notizie a GIUSTI Silvio ed a M. C. sui risultati delle gare che avrebbe disputato la propria squadra di appartenenza nell’immediato futuro oltre che su altre gare dei campionati di serie A, B e di prima e seconda divisione della stagione sportiva 2010 – 2011 ed, inoltre, per aver scommesso sulle stesse gare per il tramite degli stessi fratelli COSSATO e GIUSTI tra le quali segnatamente ma non esaustivamente quelle analiticamente indicate nella parte motiva del presente provvedimento come allo stesso riferibili; 15 - ZAMBONI Marco, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la SPAL 1907 S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle. Così fornendo informazioni e notizie a M. C. sui risultati delle gare che avrebbe disputato la propria squadra di appartenenza nell’immediato futuro oltre che su altre gare dei campionati di serie A, B e di prima e seconda divisione della stagione sportiva 2010 – 2011 ed, inoltre, per aver scommesso sulle stesse gare per il tramite dello stesso M. C. tra le quali segnatamente ma non esaustivamente quelle analiticamente indicate nella parte motiva del presente provvedimento come allo stesso riferibili; 16 - PASSONI Dario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’Albinoleffe, della violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle. Così fornendo informazioni e notizie a M. C. sui risultati delle gare che avrebbe disputato la propria squadra di appartenenza nell’immediato futuro oltre che su altre gare dei campionati di serie A, B e di prima e seconda divisione della stagione sportiva 2010 – 2011 ed, inoltre, per aver scommesso sulle stesse gare per il tramite dello stesso M. C. tra le quali segnatamente ma non esaustivamente quelle analiticamente indicate nella parte motiva del presente provvedimento come allo stesso riferibili; 17 - la società U.S. AVESA H.S.M., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato COSSATO Federico; 18 - la società S.S.C. NAPOLI. S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GIANELLO Matteo; 19 - la società SPAL 1907 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ZAMBONI MARCO; 20 - la società U.C. ALBINOLEFFE S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PASSONI Dario. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati Cannavaro, Cossato, Furlan, Grava, Zamboni e società Avesa hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte e formulate istanze istruttorie. In particolare: - Andrea Agostinelli ha eccepito che il fatto non sussiste; - Paolo Cannavaro ha eccepito l’inattendibilità della fonte di prova e l’infondatezza della violazione ascritta; - Federico Cossato ha rilevato di aver avuto un ruolo marginale nella vicenda e di aver effettuato alcune scommesse in un periodo in cui non era tesserato per nessuna società professionistica; - David Dei ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione attribuita; - Claudio Furlan ha eccepito la propria estraneità dai fatti contestati e l’infondatezza del deferimento; - Gianluca Grava ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - Marco Zamboni ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - la società Albinoleffe ha eccepito la non configurabilità di alcuna responsabilità oggettiva in quanto relativa a una vicenda già coperta da giudicato; - la società Avesa ha eccepito, in via preliminare, l’errata individuazione della società deferita e, nel merito, l’estraneità ai fatti contestati e l’inconfigurabilità di una responsabilità oggettiva; - la società Crotone ha eccepito la non configurabilità di alcuna responsabilità oggettiva nei confronti della Società, neppure presunta; - la società Napoli ha eccepito l’inattendibilità di Gianello e la mancanza di comportamenti tali da configurare una responsabilità oggettiva nei confronti della Società; - la società Portogruaro ha eccepito la non configurabilità di alcuna responsabilità oggettiva in mancanza di comportamenti qualificabili come illeciti disciplinari da parte dei propri tesserati. 3) Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi: - il Procuratore federale Palazzi, i Vice Procuratore federale Loli Piccolomini, i Sostituti Procuratore federale La Porta, Mormando, Sanzi, con i collaboratori Lucarelli, Mattei e il segretario Martucci; - i deferiti Agostinelli, Furlan, Giannello, Parlato e Zamboni e società Napoli; - i difensori di Agostinelli, Cannavaro, Cossato, Dei, Furlan, Gianello, Giusti, Grava, Parlato, Passoni, Zamboni, nonché delle società Albinoleffe, Avesa, Crotone, Napoli e Portogruaro. Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, i deferiti Cossato, Gianello, Parlato e Passoni, nonché le società Albinoleffe e Avesa hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n.1 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Matteo Gianello, Federico Cossato, Passoni Dario, Gianfranco Parlato, le Società UC Albinoleffe Srl e US Avesa HSM, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue nei seguenti casi: ▪ per il Sig. Federico Cossato, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di mesi 9 (nove); ▪ per il Sig. Passoni Dario, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Parlato Gianfranco, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di mesi 2 (due); ▪ per la Società UC Albinoleffe Srl, applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); ▪ per la Società US Avesa HSM, applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 100,00 (€ cento/00); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, ritenuto che, al contrario, l’istanza presentata dal GIANELLO non può essere accolta in quanto, ad avviso della Commissione, dagli atti non emergono elementi che integrino gli estremi della collaborazione fattiva da parte dell’incolpato, tali da consentire l’applicazione dell’art. 24 CGS; che pertanto la proposta di applicazione di sanzione relativa al Gianello non può essere accolta. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti, ad esclusione del GIANELLO.” In seguito, la Commissione ha esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dal difensore di Giusti, sulla quale ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 2 Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione, sollevata dal difensore di GIUSTI Silvio, in quanto il deferito non sarebbe più iscritto nel ruolo dei tecnici, non avendo pagato le relative quote di iscrizione successivamente alla stagione sportiva 2006/2007, si rileva che il dovere di rispettare le norme della FIGC grava in via di principio sui “tecnici”, indipendentemente dal loro tesseramento, a norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS, che riguarda tutti i soggetti che abbiano una posizione “comunque rilevante per l’ordinamento federale”, quale è quella dei tecnici che, pur non avendo vincoli con alcuna società, siano iscritti negli albi, elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico; oltretutto, il diritto positivo e, in particolare, l’art. 18, comma 3, del regolamento del Settore tecnico dispone che i tecnici, anche se sospesi temporaneamente dall’albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo status di tecnico, mentre l’art. 35, comma 1, dello stesso regolamento afferma che i tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali; sussiste pertanto la giurisdizione della Commissione; P.Q.M. respinge la questione pregiudiziale proposta da GIUSTI Silvio.” A questo punto, anche il deferito Furlan ha presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 CGS. Su questa ultima istanza la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 3, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n.3 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Claudio FURLAN, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue nei seguenti casi: “▪ per il Sig. Claudio FURLAN, applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica di anni 2 (due), mesi 2 (due), giorni 20 (venti) di cui mesi 6 (sei) già scontati, e, pertanto, da scontarsi residui mesi 20 (venti) e giorni 20 (venti); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto; Nel prosieguo, la Commissione ha esaminato le istanze istruttorie proposte da Agostinelli e Zamboni, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 4, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 4 La Commissione disciplinare nazionale, in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle difese dei deferiti ZAMBONI e AGOSTINELLI, alla luce delle risultanze probatorie agli atti; sentito il Procuratore federale; rilevato che: - l’istanza di produzione documentale presentata dalla difesa di ZAMBONI é ammissibile, anche in considerazione della mancata opposizione da parte della Procura federale, salva la successiva valutazione sulla rilevanza della stessa; - l’istanza di prova testimoniale presentata dalla difesa di AGOSTINELLI é, in parte, inammissibile, perché in contrasto con atti ufficiali aventi fede privilegiata e, in parte, irrilevante, perché vertente non su circostanze di fatto ma su valutazioni di carattere soggettivo. - l’istanza di prova testimoniale presentata dalla difesa di ZAMBONI va rigettata in quanto le circostanze dedotte risultano ininfluenti al fine del decidere. P.Q.M. 1) ammette la produzione documentale depositata dalla difesa di ZAMBONI; 2) respinge le richieste di prova testimoniale. Al termine la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere. 4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1. per AGOSTINELLI Andrea squalifica per 3 anni; 2. per CANNAVARO Paolo squalifica per 9 mesi; 3. per DEI David squalifica per 3 anni; 4. per GIANELLO Matteo squalifica per 3 anni e 3 mesi; 5. per GIUSTI Silvio squalifica per 3 anni e 9 mesi; 6. per GRAVA Gianluca squalifica per 9 mesi; 7. per ZAMBONI Marco squalifica per 1 anno e 7 mesi; 8. per la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. punti 2 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e ammenda di € 10.000,00; 9. per la società F.C. CROTONE S.r.l. punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13; 10. per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A. punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e ammenda di € 100.000,00; 11. per la società SPAL 1907 S.p.A ammenda di € 5.000,00. I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni; il deferito Agostinelli e la società Napoli, tramite il proprio Amministratore delegato, hanno reso spontanee dichiarazioni. Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio. 5) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. 5.1. Premessa Preliminarmente, la Commissione richiama le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni pubblicate, rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, n. 101/CDN del 18.6.2012, n. 11/CDN del 10.8.2012 e n. 12/CDN del 10.8.2012, ribadendo ancora una volta come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene di dover ricordare che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli (provvedimento dei Pubblici Ministeri del 28.5.2012), riguardante il procedimento penale a carico di Gianello Matteo e Giusti Silvio, nonché sull’avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 28.5.2012 emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di Gianello Matteo e Giusti Silvio quali persone sottoposte alle indagini in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 1 comma 1 e comma 3, della legge n. 401/1989, perché in concorso e previo accordo anche con altre persone in corso di identificazione, offrivano o promettevano denaro a taluno dei partecipanti all'incontro di calcio Sampdoria - Napoli del 16.5.2010 (Campionato di serie A 2009/2010), al fine di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, segnatamente quello della vittoria finale della Sampdoria, su cui avevano intenzione di effettuare scommesse di ingenti somme di denaro, e in particolare: Gianello, calciatore tesserato della S.S. Calcio Napoli, su richiesta di Giusti e di altre persone, prendeva contatto con alcuni compagni di squadra, segnatamente con i difensori Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, promettendo loro una somma di danaro (quantificata in "alcune decine di migliaia di euro a persona") qualora avessero contribuito ad agevolare la vittoria della Sampdoria; somma che i predetti calciatori rifiutavano decisamente; b) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento: a) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità; b) ricorra spesso la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare diverse; c) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati; Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24, comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di “ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”, con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono rilievo probatorio. Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal Codice di giustizia sportiva e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. 5.2. Le violazioni contestate Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Napoli e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e che diversi tesserati hanno effettuato scommesse, talvolta presso soggetti non autorizzati a riceverle, anche sulla base di comportamenti diretti ad acquisire conoscenze tali da consentire di puntare su gare sicure, in violazione del divieto sancito dall’art. 6. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto conto che questa Commissione ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci. Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare oggetto del deferimento. IV.A - GARA SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010 La gara è stata oggetto di un tentativo di alterazione del risultato a fini di scommesse per opera di Giusti, all’epoca dei fatti iscritto nell’albo dei tecnici, e di Gianello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la soc. Napoli. La contestazione rivolta a Gianello consiste nel contatto effettuato, su richiesta di Giusti, nei confronti dei calciatori Cannavaro e Grava, tesserati per la soc. Napoli, contatto che non dava esito positivo per il rifiuto opposto da questi ultimi. L’illecito emerge in quanto il Gianello confidava a V.G. (ispettore di P.S. con il quale intratteneva un rapporto di frequentazione e di amicizia) di essere stato contattato da una persona che gli aveva chiesto di intervenire per cercare di favorire la vittoria della Sampdoria nella gara con il Napoli al fine di far conseguire alla squadra ligure la qualificazione in Champions League. Prima della gara (ultima giornata del campionato 2009/2010) la Sampdoria occupava il 4° posto in classifica generale (con 64 punti) davanti al Palermo (62 punti), mentre il Napoli occupava il 6° posto (con 59 punti) in posizione non utilmente modificabile in quanto non poteva raggiungere la Sampdoria e non poteva essere raggiunto dalla Juventus (che aveva 55 punti). Gianello confidava all’ispettore di P.S. (facente parte del Gruppo tifosi, giochi e scommesse della Squadra mobile di Napoli) di aver contattato i compagni di squadra Cannavaro, Grava e Quagliarella allo scopo di raggiungere un’intesa per un risultato a favore della Sampdoria, ma di aver ricevuto un netto rifiuto. Precisava l’ispettore che Gianello gli aveva raccontato che “queste partite truccate venivano organizzate da tempo anche al fine di effettuare scommesse”. L’ispettore depositava relazioni di servizio al proprio Ufficio di appartenenza in data 24.5.2010 e 14.9.2010. Va subito precisato che, se pure tra l’ispettore e Gianello si era creato nel tempo un rapporto di amicizia e di frequentazione, Gianello però non conosceva il ruolo dell’amico e, quindi, non poteva certo immaginare che questi avrebbe riferito l’oggetto delle loro conversazioni al’Autorità giudiziaria. L’ispettore riferiva nelle proprie relazioni che Gianello aveva rivelato che i suoi guadagni da calciatore non potevano bastare e che, invece, grazie ai contatti che gli consentivano di conoscere anzitempo i risultati di partite alterate, aveva potuto comprare una casa a sua madre, una a suo fratello e ne stava per comprare una per se stesso. Nel corso di un colloquio tra Gianello e l’ispettore, il calciatore confermava di aver contattato, in vista della gara Sampdoria - Napoli, i compagni di squadra Cannavaro, Grava e Quagliarella ricevendo da tutti un netto rifiuto all’alterazione del risultato. Successivamente l’ispettore tentava di avere maggiori informazioni e notizie sul giro delle gare truccate, ma con scarso successo, ricevendo spesso dal calciatore risposte evasive. A questo punto, l’ispettore veniva interrogato dal P.M. presso la Procura della Repubblica in data 6.10.2010 e allo stesso confermava quanto sopra precisato, frutto dei contatti diretti avuti con Gianello e della attività investigativa svolta su disposizioni del proprio Ufficio di appartenenza. Interrogato dal P.M. in data 15.5.2011 a sua volta Gianello negava di aver avuto contatti in merito alla gara Sampdoria - Napoli per informazioni, consigli o eventuali scommesse. Su domanda del P.M. precisava di avere un rapporto “buono ma non particolarmente confidenziale” con Cannavaro e Grava, mentre con Quagliarella il rapporto “era limitato al campo di gioco, alle partite ed agli allenamenti”. Nel corso dell’interrogatorio, però, il P.M. rendeva noto a Gianello il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi a lui dall’ispettore di P.S. Conosciute tali dichiarazioni il quadro istruttorio si modificava completamente giacchè Gianello decideva di riferire che, in effetti, qualche giorno prima di Sampdoria - Napoli, era stato contattato da Giusti al fine di parlare con qualche compagno di squadra per proporgli di rendere maggiormente sicuro il risultato della gara in favore della Sampdoria, per consentirgli di effettuare scommesse certe. Il Giusti prospettava la possibilità di ricompensare i giocatori che si fossero resi disponibili con somme di denaro. In particolare, in quella fase dell’interrogatorio, Gianello precisava di aver promesso a Giusti “che gli avrebbe fatto sapere” e di non aver contattato nessuno. Pochi istanti dopo, però, Gianello chiariva di aver detto ai compagni nello spogliatoio (“credo fossero quattro o cinque”) “che c’era una persona disponibile a dare del denaro qualora avessimo lasciato vincere la Sampdoria”. Sottolineava comunque di aver avuto una risposta negativa da tutti i presenti. Invitato dal P.M. a essere più preciso, Gianello decideva di fornire maggiori particolari chiarendo di aver scelto l’occasione di un allenamento per rivolgersi ai compagni di squadra Cannavaro e Grava ed escludendo di aver parlato con Santacroce, De Sanctis e Quagliarella, ribadendo il diniego opposto da Cannavaro e Grava e la sua volontà, a questo punto, di non insistere nel tentativo pur se Giusti aveva offerto “decine di migliaia di euro per ogni giocatore disponibile”. Da rilevare che Gianello riconosceva che la sua dichiarazione originaria in ordine alla propria estraneità a scommesse era smentita dalle sue stesse parole in ordine ai comportamenti tenuti in occasione della gara Sampdoria - Napoli oltre che dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni di cui gli era stata data lettura. La versione definitiva di Gianello veniva confermata integralmente dinanzi alla Procura Federale in occasione della audizione del 16.7.2012. Al fine di valutare gli addebiti contestati nell’atto di deferimento, la Commissione deve considerare le seguenti circostanze: a) le dichiarazioni dall’ispettore di P.S., il quale, dopo aver appreso da Gianello le circostanze riferite, aveva continuato a espletare accertamenti su incarico del suo Ufficio; b) le dichiarazioni confessorie di Gianello, alle quali deve essere assegnata piena credibilità in quanto recepite dal menzionato ispettore in epoca non sospetta ovvero quando le indagini della Procura della Repubblica e della Procura Federale non erano ancora iniziate; c) la posizione di Gianello nella squadra del Napoli come facente parte della rosa di prima squadra e, dunque, idoneo ad avere contatti quotidiani con i propri compagni; d) i rapporti di particolare familiarità in essere con i compagni di squadra Cannavaro e Grava; e) le numerose intercettazioni telefoniche acquisite agli atti del giudizio e richiamate nel capitolo “Gruppo di scommesse”, che provano il rapporto costante tra Gianello e Giusti rivolto alla effettuazione di scommesse su varie gare anche del Napoli; f) la situazione di classifica all’ultima di campionato di Sampdoria e Napoli assai compatibile con l’ipotesi che si possa essere concretizzato il tentativo di illecito; g) i precedenti di Gianello che aveva confessato all’ispettore di aver comprato, con proventi derivanti da scommesse, una casa per sua madre e una per suo fratello, mentre ne stava comprando una per se stesso, rendendo acclarata la sua partecipazione al mondo delle scommesse. In considerazione di quanto sopra va dichiarata la piena responsabilità di Gianello per il tentativo di illecito contestato in violazione del disposto di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS. Per quanto attiene alle posizioni dei calciatori Cannavaro e Grava, ai quali è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria - Napoli e, in particolare, la proposta formulata dal compagno di squadra Gianello, va preliminarmente ricordato come, nelle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso Gianello all’ispettore di P.S. (di cui – si ribadisce – non conosceva la vera identità) veniva riferito del tentativo di illecito intervenuto, seppur con esito negativo, con gli stessi calciatori. Va ricordato al riguardo che, se all’inizio Gianello precisava spontaneamente di aver contattato anche il compagno di squadra Quagliarella (la cui partecipazione all’illecito poteva essere importante avendo tale calciatore un premio previsto dal suo contratto con la soc. Napoli nel caso in cui, segnando una rete nella gara in questione, avesse raggiunto le 12 segnature stagionali), nel prosieguo, nel corso degli interrogatori dinanzi alla Procura della Repubblica e alla Procura federale, confermava esclusivamente i contatti con i calciatori Cannavaro e Grava. La veridicità della confessione di Gianello risulta confermata da una attenta lettura degli atti del giudizio in considerazione dei particolari rapporti di familiarità di Gianello con Cannavaro e Grava (insieme al Napoli con Grava dalla stagione 2005/2006 e con Cannavaro dalla stagione 2006/2007), in relazione dal ruolo difensivo rivestito dai due calciatori nella squadra del Napoli (importante ai fini della alterazione del risultato di una gara), dalle stesse dichiarazioni rese da Grava dinanzi al P.M. in data 15 maggio 2011 (“Non escludo tuttavia che Gianello abbia potuto nel corso della settimana fare a me e ad altri compagni di squadra battute scherzose circa il fatto che ormai fossimo già in vacanza o qualcos’altro di simile. Intendo precisare che a considerazioni del genere non avrei dato alcun peso, vista la serietà che mi contraddistingue, intendendole come riferimenti scherzosi ragion per cui non ho un ricordo nitido della circostanza”), dichiarazioni che non escludono l’intervenuto tentativo di illecito, peraltro neppure escluso dal compagno di squadra Cannavaro nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al P.M. in data 7.7.2011 e nell’audizione dinanzi alla Procura federale del 6.7.2012 (“se (Gianello) avesse fatto battute in tal senso non gli avrei dato alcun peso, perché le avrei ritenute uno scherzo come tanti fra compagni”). Dichiarazioni gravi perché tendono a togliere rilevanza e importanza al tentativo di illecito intervenuto considerandolo uno scherzo e nulla di più, ma senza escludere che Gianello possa averne parlato. Quanto assunto dalle difese di Cannavaro e di Grava con riferimento alla chiamata in correità non può essere preso in considerazione perché nella fattispecie in esame non ci si trova in presenza di una “semplice dichiarazione rilasciata dal Gianello” quanto di una spontanea confessione effettuata in data non sospetta (quando le indagini penali e sportive non erano ancora iniziate), in modo confidenziale da Gianello all’ispettore di P.S., che riteneva semplicemente un amico. Riconosciuta da questa Commissione l’attendibilità di Gianello (la posizione di calciatore facente parte della rosa di prima squadra della soc. Napoli, i rapporti di amicizia con i calciatori Cannavaro e Grava dagli stessi riconosciuti, le finalità perseguite da Gianello confermate in atti e dalle numerose intercettazioni telefoniche, la spontaneità della confessione resa in origine dal Gianello, la particolare situazione amicale del Gianello con l’intera squadra per cui vi era alcun interesse a coinvolgere nel tentativo di illecito Cannavaro e Grava se questo non fosse realmente avvenuto, il coinvolgimento di questi ultimi confermato sempre nel corso dell’intera vicenda, seppur come soggetti che avevano rifiutato di commettere l’illecito) deve ritenersi accertato il coinvolgimento dei calciatori Cannavaro e Grava. Non è vero (al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dei due calciatori) che le dichiarazioni di Gianello siano “una interminabile altalena di affermazioni, smentite, attenuazioni”; è vero, invece, che Gianello, dopo aver spontaneamente confessato all’ispettore di P.S., negava dinanzi al P.M. per poi confessare nella stessa sede, una volta avuta conoscenza delle dichiarazioni rese dallo stesso ispettore, con una descrizione dei fatti che appare di per se logica e convincente. Al riguardo a nulla può valere la denuncia-querela proposta da Cannavaro e da Grava nei confronti di Gianello: questa, infatti, assume un aspetto del tutto strumentale giacchè proposta solo in data 26.7.2012, cioè in epoca successiva molto lontana dal momento in cui Grava (in data 15.5.2011) e Cannavaro (in data 7.7.2011) avevano avuto conoscenza delle dichiarazioni rese da Gianello dinanzi alla Procura della Repubblica. Ne consegue che, maturato il convincimento che i calciatori Cannavaro e Grava, contattati da Gianello, pur rifiutando l’illecito, abbiano omesso di informare tempestivamente la Procura federale, è confermata la violazione contestata dell’art. 7, comma 7, CGS. Alle responsabilità di Gianello, Cannavaro e Grava consegue quella oggettiva della soc. Napoli ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, CGS e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato Gianello, nonché ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cannavaro e Grava. Per quanto attiene alla posizione di Giusti, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’Albo dei tecnici, deferito per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, CGS per avere, in occasione della gara Sampdoria - Napoli, in concorso con il calciatore Gianello, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della Sampdoria, offrendo denaro per la realizzazione dell’ illecito, non appare sussistere alcun dubbio in ordine alla responsabilità dello stesso. La figura di Giusti, seppure senza un nome, comincia ad apparire nelle confidenze rese da Gianello all’ispettore di polizia V.G. quando Gianello riferisce di essere stato avvicinato da una persona che gli proponeva di contattare alcuni suoi compagni al fine di falsare la gara per favorire la qualificazione in Champions League della Sampdoria. Nella audizione dinanzi alla Procura della Repubblica del 15.5.2011 Gianello definisce in origine Giusti come “gente del nord” per poi dare un nome e un cognome alla persona che lo aveva contattato per il tentativo di illecito (proprio Silvio Giusti). Nominativo confermato nell’audizione dinanzi alla Procura federale del 16.5.2012, persona della quale si trova il più ampio riscontro nelle numerose intercettazioni telefoniche presenti in atti. Da tali intercettazioni emergono gli stretti rapporti intercorrenti tra Giusti e Gianello che, dopo aver militato nella stessa squadra (Chievo Verona), tornano a sentirsi con frequenza per discutere di “scommesse” calcistiche. Sulla partecipazione attiva di Giusti al tentativo di combine per la gara Sampdoria – Napoli vi è piena prova. Da rilevare che Giusti, convocato dinanzi alla Procura della Repubblica in data 19.1.2012, dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Comparso, poi, dinanzi alla Procura federale in data 5.7.2012 si rifiutava di rispondere a qualsivoglia domanda e si limitava a depositare una breve nota difensiva con la quale escludeva di aver mai inquinato il corretto esito di competizioni sportive, contestava le dichiarazioni resa da Gianello e negava di aver mai promesso compensi e/o utilità a terzi. Giusti, nel presente procedimento, si è limitato a eccepire il difetto di giurisdizione della Commissione, sostenendo di non essere più iscritto nel ruolo dei tecnici, a seguito del mancato pagamento delle relative quote di iscrizione successivamente alla stagione sportiva 2006/2007. L’ eccezione è stata però rigettata con ordinanza dalla Commissione. Non difendendosi nel merito, Giusti di fatto ha mostrato di non possedere alcun modo per disattendere l’accusa rivolta nei suoi confronti. La veridicità delle dichiarazioni di Gianello in ordine alla posizione assunta da Giusti nella vicenda in questione trovano conferma, oltre che nelle ragioni già esposte con riferimento alla figura di Gianello, anche nelle molteplici intercettazioni telefoniche acquisite agli atti, dalle quali emerge la figura di un uomo (Giusti) assolutamente coinvolto nel mondo delle scommesse e, dunque, incline a ricercare il miglior sistema per trarre il maggior profitto dalle scommesse stesse. Poiché risulta con certezza, come si vedrà meglio al punto successivo, che Giusti, minuziosamente informato da Furlan, era perfettamente a conoscenza della combine diretta all’alterazione del risultato della gara Portogruaro - Crotone del 29.5.2011, deve esserne affermata la responsabilità a titolo di violazione del dovere di informare senza indugio la Procura Federale previsto dall’art. 7, comma 7, CGS, in conformità alla contestazione mossagli con l’atto di deferimento. IV.B - GARA PORTOGRUARO - CROTONE del 29.5.2011 Secondo la Procura federale, la gara in questione fu oggetto di un tentativo di alterazione a opera di Furlan e di altri tesserati allo stato non identificati diretto al raggiungimento di un risultato di pareggio. Tale risultato, però, non si è realizzato a causa della segnatura della rete della vittoria da parte del Crotone, nel tempo di recupero del secondo tempo. La vicenda, che si innesta nella più ampia indagine originata dalle confidenze effettuate da Gianello all’ispettore di PS V.G., trae origine dall’intercettazione di un colloquio intercorso tra Furlan, calciatore tesserato per la soc. Portogruaro, e Giusti, suo conoscente e soggetto che tradiva una fitta rete di conoscenze finalizzata all’effettuazione di scommesse. La concatenazione temporale degli eventi ha indotto la Procura Federale a ritenere integrato l’illecito contestato, anche alla luce del contenuto delle intercettazioni effettuate. La gravità degli addebiti impone il corretto apprezzamento del materiale probatorio sottoposto che, in tale ottica, può essere valutato scomponendolo nelle tre fasi che lo caratterizzano da un punto di vista temporale e fattuale. a) Contenuto delle intercettazioni dei colloqui intercorsi in data 28.5.2011 e 29.5.2011 tra il Furlan e Giusti. Nel corso degli stessi, Furlan conferma reiteratamente a Giusti, con il quale evidentemente erano già intercorsi contatti in tal senso, la volontà, apparentemente riferibile alla soc. Portogruaro o ad alcuni tesserati della stessa (“noi ci troviamo all’incrocio … al 100 per 100”) di compromettere la gara con la soc. Crotone con il risultato del pareggio, al fine di ottenere il vantaggio derivante da una illecita attività di scommesse. Emerge la sconvolgente naturalezza con la quale Furlan, portiere di riserva della soc. Portogruaro, rassicurando Giusti sull’avvenuto raggiungimento della combine, solleciti con insistenza l’effettuazione della scommessa, lasciando trasparire chiaramente la trepidazione nel voler evitare un anomalo flusso di puntate che avrebbe potuto far deprimere le quote o addirittura sospendere le giocate. Tale sollecitazione mette in moto il meccanismo aberrante per cui sulla gara si appunta l’attenzione dei compartecipi del sistema che consente a Giusti di garantire a Furlan, nel corso della telefonata intercorsa il 29.5.2011, la certezza dell’effettuazione della scommessa di € 5.000,00 a fronte della corrispondente certezza del risultato di pareggio promesso. b) Eventi verificatasi in occasione della gara disputata il 29.5.2011 tra la soc. Portogruaro e la soc. Crotone. Riferisce Furlan che, arrivati all’impianto di gioco, Dei e Espinal, che nelle stagioni precedenti erano stati tesserati per la soc. Crotone, si intrattenevano con alcuni calciatori della stessa. Per altro verso, la segnatura della rete ad opera di Curiale nei minuti di recupero della gara, che fissa definitivamente il risultato sul 2-3 per la soc. Crotone, scatena la reazione di Agostinelli e Dei, dapprima nei confronti dell’allenatore della squadra antagonista, oggetto di relazione dell’addetto della Procura Federale al controllo gara e poi del solo Dei nei confronti di un calciatore della stessa – oggetto della relazione del quarto ufficiale di gara – con il quale il tecnico era entrato in contatto al rientro negli spogliatoi. Nella prima relazione si legge che Agostinelli e Dei, rivolgendosi al Menichini, allenatore della soc. Crotone, gli contestavano, sostanzialmente, di aver voluto vincere a tutti i costi una gara nella quale gli stessi avevano consentito l’ingresso di tre elementi della primavera nel corso del secondo tempo (Brichese al 12’, Babuin al 19’, Giacobbe al 28’). Secondo la prospettazione della Procura Federale, gli avvenimenti concitati che si sono verificati al momento della vantaggio della soc. Crotone e al rientro delle squadre negli spogliatoi rafforzerebbero i sospetti determinati dalle contenuto delle intercettazioni di Furlan. c) contenuto dell’intercettazione dei colloqui intercorsi in data 29.5.2011 e 30.5.2011 tra il Furlan e Giusti e tra quest’ultimo ed E.R. Nei momenti immediatamente successivi al termine della gara viene intercettata la telefonata intercorsa tra Giusti e altro scommettitore, nella quale gli stessi commentano quanto accaduto. Il giorno dopo viene intercettata anche la telefonata intercorsa tra lo stesso Giusti e Furlan, il quale si sente in dovere di rassicurare l’interlocutore sulla certezza del precedente accordo intercorso tra tutti i tesserati della soc. Portogruaro per il raggiungimento del risultato concordato il giorno prima. Nelle audizioni successivamente effettuate Furlan, seppur con una certa riluttanza, ha chiarito i suoi rapporti con Giusti, con il quale aveva giocato anni prima nella soc. Chieti, e che quindi giustificavano l’utilizzo, nei colloqui telefonici, di un tono disteso e amichevole, emergendo inoltre che il primo avrebbe raccolto tra i compagni di squadra una somma pari, al massimo, a € 30.000,00, che avrebbe fatto pervenire a Giusti per il tramite di Erodiani. A quest’ultimo, l’importo sarebbe pervenuto grazie alla collaborazione di altro soggetto coinvolto nella vicenda, Parlato, legato a doppio filo con Giusti con il quale esistevano non meglio precisati rapporti dare/avere. Il predetto Erodiani, assunto a sommarie informazioni, ha riferito di essere a conoscenza dell’accordo intercorso tra le squadre, probabilmente perché riferitogli da Parlato al momento della consegna dei soldi, ma non dei soggetti coinvolti, motivo per il quale la dichiarazione dello stesso risulta avere scarso significato probatorio per le vicende di che trattasi. Ebbene, il complesso di tale quadro indiziario ha spinto la Procura Federale a formulare l’incolpazione nei confronti dei deferiti sebbene questa Commissione ritenga che gli elementi sottoposti portino a esiti diversi. Il materiale probatorio acquisito, difatti, all’infuori della posizione di Furlan che determina la responsabilità oggettiva della soc. Portogruaro, non consente di arrivare a un’affermazione di responsabilità di Agostinelli e di Dei, nonché della soc. Crotone, proprio in ragione del contributo inconsapevole fornito da Furlan, oggetto di ripetute intercettazioni. La certezza con la quale quest’ultimo ha inizialmente convinto Giusti a effettuare la scommessa sul risultato finale di pareggio, unita ai comportamenti posti in essere da Dei e da Agostinelli, in effetti, potevano insinuare il dubbio circa l’esistenza di un accordo intercorso tra calciatori e tecnici delle due società finalizzato al raggiungimento del pareggio, sebbene l’attento esame delle intercettazioni evidenziasse l’esistenza di due differenti atteggiamenti tenuti da Furlan nei colloqui antecedenti e successivi alla gara, che rendono quantomeno dubbia la ricostruzione dei fatti, come risultante dal deferimento, e forniscono una chiave di lettura alternativa degli illeciti contestati. Difatti, mentre nel corso dei contatti precedenti all’incontro Furlan rassicurava asetticamente Giusti sull’esistenza dell’accordo finalizzato al pareggio, pur non chiarendo quali fossero i soggetti partecipi, in quelli successivi, il primo, quasi a volere riacquistare credibilità agli occhi del secondo circa il preventivo sicuro coinvolgimento di tutti i possibili tesserati tale da escludere il verificarsi di comportamenti imprevedibili, non solo lo rassicurava che alla combine avesse in qualche modo partecipato anche Agostinelli (non potendosi leggere in altra maniera il termine “mister” contenuto nella pag. 31) ma anche che, qualora fosse rimasto alla soc. Portogruaro nella stagione successiva, avrebbe fatto conseguire a Giusti analogo risultato illecito in altra gara. Tali promesse, lungi dall’integrare una sorta di accordo preventivo, forniscono invece la prova dello spessore delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Furlan. È plausibile che quest’ultimo, nel tentativo di evitare che Giusti lo ritenesse responsabile dell’accordo saltato e gli richiedesse la restituzione delle ingenti somme che lo stesso Furlan temeva avesse eventualmente scommesso, in parte anche anticipate anche per suo conto, non abbia esitato a coinvolgere chi rivestiva il ruolo più autorevole nello spogliatoio, ovvero l’allenatore, all’esclusivo fine di dare ulteriore credibilità alla propria versione. Non altrimenti si potrebbe spiegare la grande loquacità e le innumerevoli giustificazioni che hanno connotato il contenuto delle intercettazioni successive alla gara rispetto all’essenzialità di quelle antecedenti. Sta di fatto che le stesse coglievano nel segno tanto che Giusti, in risposta a Furlan, nell’intercettazione del 30.5.2011, lo rassicurava non solo della fiducia nello stesso riposta nell’occasione, ma soprattutto dell’assenza di dubbi in merito alla esclusiva imputabilità a Curiale di quanto accaduto, certezze riportate poco dopo anche ai suoi complici. In tale ottica, la chiave di lettura di quanto accaduto fa venir meno la concatenazione logica del deferimento ai fini del concretizzarsi dell’illecito contestato tenuto conto che, mentre il riferimento larvato al “mister” è emerso solo nei colloqui giustificativi successivi alla gara, nessun altro elemento consente di poter ritenere coinvolti Agostinelli, Dei o la soc. Crotone, quest’ultima peraltro mai nominata. Per altro verso, non si può desumere una partecipazione di Agostinelli all’illecito esclusivamente dalle frasi pronunciate nei confronti di Menichini, risultando le stesse, tutt’al più e in assenza di altri riscontri certi, manifestazioni di risentimento nei confronti di un collega che aveva inteso vincere a tutti i costi una gara che, apparentemente, non aveva più nulla da dire e che avrebbe dovuto comprendere la situazione di chi, comunque, stava subendo una retrocessione. Allo stesso modo, non è indicativo di un accordo illecito il riferimento all’ingresso di tre calciatori della primavera, peraltro scaglionato nel corso del secondo tempo. Pertanto, sebbene sia indiscutibile che i due tecnici abbiano pronunciato le dette espressioni, di significato chiaro e univoco, è invece fortemente discutibile che le stesse possano essere ritenute prova certa di un accordo illecito con l’allenatore della soc. Crotone o con altri componenti della squadra. Parimenti, non è possibile far discendere la responsabilità di Dei, ancorché compartecipe delle espressioni ingiuriose di Agostinelli e di altro comportamento successivo, già censurato dal Giudice Sportivo, dai fatti per i quali lo stesso è stato deferito, né, tantomeno, dal contatto intervenuto all’arrivo all’impianto di gioco con i calciatori della soc. Crotone, per il quale era stato tesserato nella precedente stagione sportiva. Le denunciate reazioni, per quanto scomposte e scorrette, possono tutt’al più essere considerate prova di una forte aspettativa, nutrita in particolare dai tecnici della soc. Portogruaro, di congedarsi dal proprio pubblico con un risultato utile, alla quale si accompagnava l’aberrante convinzione di poter pretendere dall’antagonista disinteressato alla classifica un comportamento compiacente, in quell’accezione di ridotto impegno assolutamente incompatibile con i doveri del tesserato e che svuota di qualunque significato legittimo l’essenza stessa della competizione sportiva. Tale aspettativa, per l’appunto, è stata tradita dall’inattesa motivazione agonistica dell’avversario, che ha generato i comportamenti ricostruiti e descritti nel deferimento. È pertanto il complesso esame di tutti gli elementi portati a sostegno del deferimento che porta a escludere che gli stessi siano assistiti da requisiti di certezza e univocità, risultando invece suscettibili di interpretazioni alternative altrettanto verosimili e non potendosi attribuire a tale materiale alcuna valenza probatoria se non in termini possibilistici. In assenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato su elementi consistenti, non generici e convergenti, le dichiarazioni e i comportamenti dei due tecnici, certamente utilizzabili, restano isolati e non corroborati da idonei elementi di riscontro, quand’anche di carattere logico. Ne deriva che risulta insufficiente la prova della responsabilità dei deferiti Agostinelli e Dei per la conclusione di un accordo, rimasto indimostrato, al fine dell’alterazione proibita dal CGS. Ciononostante, il contegno dagli stessi tenuto nei confronti del Menichini, anche se inidoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 7 CGS, è sicuramente censurabile ai sensi dell’art. 1 CGS alla luce della scorrettezza che ne ha caratterizzato la commissione, non altrimenti giustificabile con la tensione che, nell’agone fisico, potrebbe far comprendere taluni eccessi del calciatore ma sicuramente non dell’allenatore, tanto più in ragione della posizione rivestita. Pertanto, previa sua derubricazione, il comportamento posto in essere da Agostinelli e Dei integra una violazione dell’art. 1 CGS e come tale va sanzionato nella misura di cui al dispositivo. Per altro verso, la soc. Crotone dovrà essere considerata esente da responsabilità sussistendo un più che ragionevole dubbio che essa non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato, così come previsto dall’art. 4, comma 5, CGS. Fermo restando che, nelle intercettazioni poste a fondamento del deferimento, Furlan non fa mai alcun riferimento a detta Società, è pur vero che la responsabilità presunta della stessa non può essere desunta dal contatto intercorso tra Dei, Espinal e non meglio precisati suoi tesserati all’arrivo all’impianto di gioco, risultando infine del tutto incompatibile con la ritenuta comune volontà finalizzata al risultato del pareggio quella di inserire elementi, come Curiale, che hanno poi determinato la vittoria. Infine, relativamente, alla posizione di Giusti, la complessa attività di indagine e il contenuto univoco delle intercettazioni fanno emergere, senza ombra di dubbio, la sua responsabilità in merito ai fatti contestati sia per l’effettuazione di scommesse sulla gara Portogruaro-Crotone, sia per l’attivazione del meccanismo di effettuazione delle puntate attraverso la rete di contatti creata a tal fine. Allo stesso modo, Giusti deve essere ritenuto responsabile per l’omessa denuncia dell’illecito del quale era venuto a conoscenza nel corso dei colloqui intercorsi con Furlan. IV.C - CONTATTI FINALIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DI SCOMMESSE Secondo la Procura federale, la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Napoli dimostra l’esistenza di una fittissima rete di rapporti fra vari soggetti, dei quali alcuni appartenenti all’ordinamento federale, in costante contatto tra loro, che effettuano giocate su un numero indeterminato di gare di tutti i campionati professionistici. In particolare, per quanto riguarda Gianello, le indagini della Procura della Repubblica prendono le mosse dall’informativa di Polizia giudiziaria del 24.5.2010 a seguito delle dichiarazioni rese da V.G., ispettore di P.S. addetto al Gruppo tifosi, giochi e commesse della Squadra Mobile e ai rapporti con la società Napoli. All’ispettore di P.S., anche amico di Gianello, è proprio lo stesso calciatore che dichiara, in modo esplicito, inequivocabile e certo, per dovizia di particolari riferiti, di essere uno scommettitore e, grazie a questa attività illecita, di avere potuto acquistare alcuni appartamenti per la sua famiglia; di essere da tempo in contatto con gente in grado di conoscere anzitempo i risultati delle partite, per lo più relativamente a campionati di serie B e inferiori, avendone alterato il risultato grazie ad accordi con le società e le squadre interessate e di avere trovato, in parole povere, un modo sicuro per guadagnare un sacco di soldi. Tutto ciò - sempre secondo il racconto di Gianello reso all’ispettore - sarebbe avvenuto anche con accordi diretti fra dirigenti di società. Il centro dove si svolgono materialmente le scommesse, invece, sarebbe fissato a Londra, al fine di sfuggire ai controlli. Gianello riferisce anche che in occasione di un Napoli - Parma, vinta 2-1 dal Parma, ribaltando nel secondo tempo il vantaggio del Napoli, durante l'intervallo, erano stati scommessi molti soldi on-line, anche di camorristi di Secondigliano, sul risultato finale, poi effettivamente verificatosi. Sempre all’ispettore di P.S. Gianello riferisce anche che, in occasione della gara Sampdoria - Napoli del 16.5.2010 (più sopra presa in esame), i suoi amici scommettitori gli avevano chiesto di parlare con i difensori della soc. Napoli e con l'attaccante Quagliarella, per poter essere certi della sconfitta della soc. Napoli e che, a quel fine, aveva personalmente contattato i difensori Grava e Cannavaro, oltre all’attaccante Quagliarella, ricevendo da tutti un netto rifiuto a prestarsi a quel gioco. In occasione della gara Napoli - Chievo della stagione 2010/11, poi, Gianello annuncia all’ispettore di P.S. che la gara sarebbe finita con la vittoria del Napoli per 3 a 1, riferendo anche che avrebbe dovuto incontrare un famoso giornalista sportivo, dal quale aspettava notizie importanti per le scommesse illecite. Le confidenze rivelate da Gianello all’ispettore di P.S. vengono da questi confermate davanti alle dichiarazioni rese dall’Ispettore al PM in data 6.10.2010. Per questo motivo l’Ufficio del PM convoca poi, a più riprese, a partire dal 15.5.2011, Gianello per avere riscontro delle dichiarazioni dell’ispettore di P.S. Dopo molte reticenze, Gianello conferma la sostanza della vicenda, riferendo anche che era stato Giusti a contattarlo per tentare di accomodare la su citata gara Sampdoria - Napoli per effettuare scommesse sicure. Va evidenziato, dunque, come la complessiva confessione di Gianello, che ha riferito delle proprie azioni e della propria attività di scommesse, trovi preciso riscontro esterno nella deposizione, particolarmente credibile anche per la qualità del suo autore, resa al PM dallo stesso ufficiale di Polizia giudiziaria. Le numerose intercettazioni telefoniche, acquisite agli atti del giudizio, provano poi, oltre ogni ragionevole dubbio, la stretta colleganza tra Gianello e Giusti rivolta all’effettuazione di scommesse su plurime gare. Dall’esame delle intercettazioni delle utenze telefoniche di Gianello, infatti, la Polizia (si veda l’informativa del 26.7.11) ricava che questi effettui con consuetudine scommesse calcistiche anche di significativo importo, avvalendosi di M.C. e Giusti. Infatti, questi ultimi, in più occasioni chiedono a Gianello notizie relative a determinate gare per tentare di orientare le scommesse in sicurezza, dato che Gianello appare in grado di fornire informazioni, non solo su alcune partite della soc. Napoli, ma, sfruttando anche contatti con altri calciatori, su ulteriori gare. Nell’interrogatorio reso al PM in data 15.5.2011, Gianello, pur reso edotto del contenuto delle molteplici sue telefonate intercettate, tenta di negare la sua attività di scommettitore riferendo dapprima solo di conoscere Giusti e Cossato e di avergli fornito, in sostanza, solo notizie generiche. Poi, incalzato dagli investigatori, riferisce di essersi reso conto delle intenzioni di scommesse dei suoi interlocutori, ma di aver riportato loro solo notizie e sensazioni degli spogliatoi. Afferma inoltre che Giusti e Cossato gli riferirono dell’effettuazione di molte scommesse in Inghilterra e Austria e spiega il significato di alcuni termini criptici e allusivi usati nelle conversazioni telefoniche (si parla, per esempio, di “albergo in centro” per alludere al risultato di pareggio e di camere a “5 o 10 stelle”,da intendersi come le somme da puntare). Da quanto sopra si ricava con assoluta certezza, per Gianello il ruolo di complice degli scommettitori Cossato e Giusti - ai quali Gianello medesimo, pur avendo contezza delle loro scommesse, riferisce notizie utili per la loro attività - ma anche quello più attivo di scommettitore in prima persona. Infatti, nonostante Gianello (evidentemente preoccupato delle conseguenze disciplinari) tenti di negare all’Autorità Giudiziaria di aver mai scommesso, tali affermazioni risultano assolutamente smentite sia dalle dichiarazioni rese dall’ispettore di P.S. su quanto riferitogli dallo stesso Gianello, sia dal contenuto inequivoco delle intercettazioni, in particolare quelle riferite alla gara Napoli - Inter del 15.5.2011, nelle quali il Gianello chiama Giusti e Cossato dagli spogliatoi dello stadio, nell’immediato pre-gara, sentendo la necessità di rassicurarli sul risultato finale, sia dalle intercettazioni nelle quali sempre Giusti e Cossato dicono a Gianello di avergli prenotato l’albergo a 10 stelle (cioè, € 10.000,00). Per quanto riguarda il deferito Giusti - ricordato che è proprio lui a contattare Gianello per tentare di accomodare, al fine di effettuare scommesse sicure, la gara Sampdoria - Napoli, e che è sempre lui, dopo aver ricevuto informazioni da Furlan, a scommettere sulla gara Portogruaro - Crotone - dall’esame delle intercettazioni delle utenze telefoniche da parte della Polizia (si veda l’informativa del 26.7.2011), risulta fra i promotori e gli organizzatori di un gruppo di scommettitori parallelo a quello di Cossato. Entrambi sono in frequente contatto, insieme con Gianello, sia per scambiarsi notizie, sia per confrontarsi sulle scommesse. Giusti è estremamente abile nel diversificare le scommesse su vari canali telematici - ad esempio, Sbobet, Betfair, Better - giocando personalmente oppure, più spesso, affidandosi a referenti di fiducia. Anche in questo caso sono inequivocabili le conversazioni, aventi ad oggetto le scommesse, intercettate fra Giusti e altri odierni deferiti come F. Cossato e il fratello M. Cossato, nelle quali si parla di specifiche scommesse, di somme di denaro puntato, di richieste di aiuto economico per far fronte alle giocate, di meccanismi di protezione per evitare perdite eccessive nelle scommesse. Da evidenziare poi anche la dichiarazione resa da Parlato alla Procura Federale il 12.7.2012, nella quale viene riferito come Giusti si fosse dichiarato disponibile a effettuare scommesse per conto di Parlato medesimo, nonché la dichiarazione resa dal fratello del deferito F. Cossato, il quale, in data 19.1.2012, riferisce al PM di conoscere Giusti, definendolo “un serio scommettitore”, e di avere con lui frequenti contatti telefonici per scambiarsi notizie sulle gare. Giusti, peraltro, oltre ad avvalersi della facoltà di non rispondere al PM titolare dell’inchiesta, non si è sentito in dovere nemmeno di rispondere alle domande della Procura Federale. Per quanto riguarda F. Cossato, anch’egli risulta un accanito scommettitore. È lo stesso fratello M. Cossato a riferire al PM, durante l’interrogatorio del 19.1.2012, che lui e il fratello Federico sono contitolari di alcuni conti correnti bancari che adoperano per effettuare le scommesse e, d’altronde, il fatto di essere compartecipe all’attività di scommesse risulta anche chiaramente dal tenore delle telefonate, dal contenuto inequivocabile, intercettate fra i due fratelli. Dall’informativa di Polizia del 20.12.2011, viene evidenziato, anche grazie all’ulteriore accertamento dell’Autorità austriaca, che, in data 26.5.2010, i fratelli Cossato, oltre a tale G.S., si recarono in Austria per aprire rapporti bancari presso la Tiroler Sparkasse Bank AG, autorizzandosi a vicenda a operare sugli stessi e dichiarando che gli stessi sarebbero stati utilizzati per effettuare scommesse sportive su estero e che il fondo base di € 150.000,00 era stato erogato dal Credito Bergamasco sotto forma di prestito senza destinazione (circostanze confermate anche da M.C. nell’interrogatorio reso al PM in data 19.1.2012). Dall’ulteriore informativa di Polizia del 26.7.2011, all’esito dell’ascolto di alcune conversazioni intercettate, si comprende che i fratelli Cossato hanno aperto tali conti presso banche austriache, a Innsbruck, con il precipuo scopo di depositarvi i proventi delle vincite e sottrarli, essendo di provenienza non giustificabile, al regime fiscale vigente in Italia. Da ultimo, nell’ulteriore informativa di Polizia del 9.1.2012, seguito dell’ascolto di altre telefonate, emerge ancora una volta il costante rapporto fra i due fratelli teso alle scommesse. Per tutto quanto sopra non può trovare accoglimento la difesa di F. Cossato che, nella propria memoria, pur riconoscendo il proprio ruolo di scommettitore, si chiede che venga applicata la sanzione minima prevista per aver avuto un ruolo marginale nella vicenda scommesse gestita per lo più dal fratello Michele. Per quanto riguarda Zamboni, anche questi ha frequenti conversazioni telefoniche con M.C., con il quale concorda apertamente scommesse sia per gare della propria squadra (la soc. Spal) sia per altre. Anche in questo caso, il contenuto delle telefonate è inequivocabile. Zamboni arriva addirittura, in data 7.5.2011, a chiamare M.C. anche dallo spogliatoio della propria squadra e, nel corso di quella come di successive telefonate, emerge chiaro il suo ruolo di scommettitore, visto che interloquisce con M.C. su somme e modalità di gioco su numerose partite. Zamboni, tuttavia, pur ammettendo il ruolo di informatore di M.C., nella consapevolezza che questi scommettesse utilizzando le informazioni ricevute, nega, nel corso dell’audizione davanti alla Procura Federale del 2.7.2011, di avere mai scommesso o di avere, a tal fine, dato soldi a M.C. Anche nella memoria difensiva depositata, Zamboni continua a negare di essere uno scommettitore e, per quanto riguarda le somme di cui M.C. chiede il pagamento nel corso di una conversazione telefonica intercettata si sostiene che queste sarebbero essere dovute all’acquisto di casseforti, eseguito per suo conto dal padre dei fratelli Cossato. Tale giustificazione, però, stride decisamente con quanto emerso dalle conversazioni intercettate e non trova riscontro alcuno nelle conversazioni stesse, nelle quali non si fa mai cenno a rapporti economici fra i due, diversi dalle scommesse. Il contenuto delle conversazioni, anche in questo caso, risulta assolutamente in equivoco nel delineare l’attività di scommessa di Zamboni, tanto che in un passaggio di una telefonata intercettata M.C. gli richiede una somma relativa a un saldo passivo delle scommesse evidenziando in un SMS che, se fosse riuscito a restituirli prima, i soldi sarebbero potuti essere reinvestiti (in altre scommesse). Se ne deduce che non può essere ritenuta credibile la difesa di Zamboni la quale, per giustificare il tenore delle telefonate con M.C., si limita a sostenere di aver solo offerto all’amico dei meri pronostici, mentre per quanto riguarda i rapporti economici afferma che le somme richiamate nelle telefonate intercettate erano in realtà dovute da Zamboni per l’acquisto, oltre che delle citate casseforti, anche di un orologio. Nessun elemento viene offerto a sostegno di questa tesi se non la foto di un orologio, le copie di due assegni del 25.5.2011 e del 26.5.2011 da € 3.000,00 ciascuno e due dichiarazioni di F. Cossato del 12.5.2011 e del 7.6.2011 che, secondo l’ardita tesi difensiva, dovrebbero giustificare non si sa bene cosa. Da ultimo, anche Passoni ha ammesso - durante l’audizione davanti alla Procura Federale del 9.7.2012 - di fornire a M.C. informazioni sui possibili risultati di gare, pur nella consapevolezza che il suo interlocutore le avrebbe utilizzate per scommettere, pur negando di essere a sua volta uno scommettitore. Anche in questo caso, tuttavia, il contenuto delle conversazioni intercettate è inequivocabile, atteso che Passoni chiede, fra l’altro, al suo interlocutore di controllargli una “tripla”, commentando le quotazioni delle scommesse sulle singole gare, e riferisce di un suo compenso per delle informazioni fornite e finalizzate, evidentemente, alle scommesse. A tutto ciò deve aggiungersi il costante richiamo, nelle telefonate tra i due, alla possibilità di sentirsi con diversi strumenti di comunicazione, con l’evidente intento - non spiegabile se non per la consapevolezza di star discutendo di argomenti almeno disciplinarmente rilevanti - di sottrarsi a eventuali intercettazioni. Per i deferiti Cossato e Passoni è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS. Per i deferiti Gianello, Giusti e Zamboni le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 6 CGS. Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva delle Società di appartenenza Napoli e Spal. 6) La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti risalgono ad epoca antecedente alla modifica del CGS, si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo edittale nel nuovo testo dell’articolo 7; c) in caso di violazione dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse) e di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si applicano le sanzioni previste dal CGS vigente all’epoca delle violazioni contestate. Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società, fermi restando i principi enunciati in numerosi precedenti degli Organi di giustizia sportiva in materia di responsabilità oggettiva e, in particolare, di graduazione delle sanzioni nell’ipotesi di applicazione dell’art. 4, comma 2, CGS, si rimanda a quanto si dirà al punto successivo con riferimento alle sanzioni da applicare alla soc. Napoli. 7) La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro, assumano quanto a Gianello: la partecipazione all’illecito sportivospecifico rilievo: e la violazione del divieto di effettuare scommesse relativamente alla gara Sampdoria - Napoli del 16.5.2010, nonché l’attività conoscitiva svolta ai fini dell’effettuazione di scommesse in violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e la quantoviolazione del divieto di effettuare scommesse di cui all’art. 6 CGS; a Giusti: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Sampdoria - Napoli del 16.5.2010; la violazione del divieto di effettuare scommesse e la violazione dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 7, comma 7, CGS relativamente alla gara Portogruaro-Crotone del 29.5.2011; la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse) in quanto a Cannavaro:relazione a numerose gare di campionati professionistici; la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Sampdoria-Napoli del 16.5.2010; quanto a Grava: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Sampdoria - Napoli del 16.5.2010 quanto a Agostinelli: la violazione dell’art.; 1, comma 1, CGS, così derubricata l’originaria incolpazione di illecito sportivo, in relazione alla condotta tenuta in occasione della gara quanto a Dei: la violazione dell’art. 1,Portogruaro-Crotone del 29.5.2011; comma 1, CGS, così derubricata l’originaria incolpazione di illecito sportivo, in relazione alla condotta tenuta in occasione della gara Portogruaro-Crotone del 29.5.2011; quanto a Zamboni: la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 CGS per l’attività conoscitiva e informativa finalizzata all’effettuazione di scommesse sicure su gare dei campionati delle serie professionistiche e l’effettuazione quanto alladi scommesse sulle predette gare, anche tramite altri soggetti; Società Portogruaro: la responsabilità oggettiva relativamente al comportamento dei propri tesserati Furlan, Agostinelli e Dei in relazione alla gara Portogruaro-Crotone del 29.5.2011, quanto alla Società Napoli: la responsabilitànei termini sopra precisati; oggettiva per l’illecito sportivo commesso dal proprio tesserato Gianello con riferimento alla gara Sampdoria – Napoli del 16.5.2010 e per la violazione dell’obbligo di denuncia commessa in relazione alla medesima gara dai tesserati Cannavaro e Grava, nonché per violazione del divieto di scommettere da parte del tesserato Gianello; In merito alle sanzioni da applicare vanno formulate alcune considerazioni in diritto. Il principio della responsabilità oggettiva, pur se negli ultimi tempi ha subito una serie di attenuazioni in via applicativa, continua a fondarsi su criteri inderogabili. In proposito, va ricordato come questa Commissione in tutti gli analoghi e recenti procedimenti nel caso di responsabilità oggettiva per illecito sportivo commesso da calciatori tesserati sia partita da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale, oltre a una ammenda: tra tutti, si ricordino i precedenti della soc. Torino (C.U. n.11 del 10.8.2012) e della soc. Sampdoria (C.U. n.12 del 10.8.2012) che, nella corrente stagione sportiva, stanno scontando una penalizzazione di 1 punto in classifica generale maturata in sede di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, partendo da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale. Per garantire una uniformità di giudizio e una situazione di par condicio fra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso, quindi, appare corretta l’applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per quanto riguarda la entità dell’ammenda richiesta dalla Procura federale per la soc. Napoli determinata in € 100.000,00 (di cui € 45.000,00 per Cannavaro, € 45.000,00 per Grava e € 10.000,00 per Gianello, con riferimento, per quest’ultimo, alla violazione del divieto di scommettere), la stessa può essere determinata in via quanto alla soc. Spal: la responsabilità oggettivaequitativa in € 70.000,00; relativamente al comportamento del proprio tesserato Zamboni in relazione alla reiterata violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, CGS e del divieto di scommettere di cui all’art. 6 CGS. Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi espressamente previsti dalla normativa. 8) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione: A) proscioglie dagli addebiti contestati: ▪ la società F.C. CROTONE S.r.l.; B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. COSSATO Federico, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di mesi 9 (nove); ▪ per il Sig. FURLAN Claudio, applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica di anni 2 (due), mesi 2 (due), giorni 20 (venti) di cui mesi 6 (sei) già scontati, e, pertanto, da scontarsi residui mesi 20 (venti) e giorni 20 (venti); ▪ per il Sig. PASSONI Dario, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. PARLATO Gianfranco, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di mesi 2 (due); ▪ per la Società UC ALBINOLEFFE SRL, applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00); ▪ per la Società US AVESA HSM, applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 100,00 (euro cento/00); C) infligge le seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. AGOSTINELLI Andrea squalifica per 1 (uno) mese; ▪ per il Sig. CANNAVARO Paolo squalifica di 6 (sei) mesi; ▪ per il Sig. DEI David squalifica per 1 (uno) mese; ▪ per il Sig. GIANELLO Matteo squalifica di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi; ▪ per il Sig. GIUSTI Silvio squalifica di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi; ▪ per il Sig. GRAVA Gianluca squalifica di 6 (sei) mesi; ▪ per il Sig. ZAMBONI Marco squalifica di 1 (uno) anno e 7 (sette) mesi; ▪ per la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00); ▪ per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A. penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e ammenda di € 70.000,00 (euro settantamila/00); ▪ per la società SPAL 1907 S.p.A. ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
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