COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Decisione del Giudice Sportivo NOVEDRATE – MENAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012
Decisione del Giudice Sportivo
NOVEDRATE - MENAGGIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 33 del 6-12-2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. Menaggio.
Con il reclamo la Società citata afferma che la società Novedreate ha utilizzato durante la gara il calciatore "….Risoluto Pietro Maria ( indicato in distinta come Risoluto Pietro) nato il 28-5-95 matricola 5709642, …non risulta tesserato per la suddetta società). Pertanto chiede a carico della società Novedrate l'applicazione della sanzione della perdita della gara.
La società Novedrate ha inviato contro deduzioni significando che durante la gara ha impiegato il calciatore Risoluto Pietro Maria nato il 28-5-95 matricola 6746755, tesserati per tale società dal 10-9-2010.
Dagli atti di gara risulta che alla medesima per la società Novedrate ha partecipato il calci8iatore nº 2 Risoluto Pietro, nato il 28-5-95.
L'ufficio tesseramento in proposito richiesto con apposita nota certifica che Risoluto Pietro Maria nato il 28-5-95 e Risoluto Pietro nato il 28-5-95 (medesimo codice fiscale) sono la medesima persona fisica e comunque tale calciatore è tesserato regolarmente per la società Novedrate dal 10-9-2010. Pertanto aveva titolo a partecipare alla gara che si è svolta regolarmente.
Il reclamo non può essere accolto.
PQM
DELIBERA
di omologare come segue il risultato della gara: Novedrate - Menaggio 3-2.
dispone inoltre l'addebito della relativa tassa, se non versata. .