COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.10.2012 a carico di LALLO Luca, POLI Silvio, PALUMBO Francesco e POL. DIL. CITTA’ DI SEGRATE – CAMPIONATO All. Reg. per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS anche in relazione agli Artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, nonché degli Artt. 10 comma VI e 22, commi III° e VIII° del CGS per aver fatto partecipare il calciatore LALLO Luca a sette gare del campionato Allievi Regionali nella stagione sportiva 2011/2012 senza averne titolo.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.10.2012 a carico di
LALLO Luca, POLI Silvio, PALUMBO Francesco e POL. DIL. CITTA' DI SEGRATE – CAMPIONATO All. Reg. per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS anche in relazione agli Artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, nonché degli Artt. 10 comma VI e 22, commi III° e VIII° del CGS per aver fatto partecipare il calciatore LALLO Luca a sette gare del campionato Allievi Regionali nella stagione sportiva 2011/2012 senza averne titolo.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL
- preso atto che i deferiti si sono presentati avanti Questa Commissione, sostenendo, a giustificazione del fatto contestato nel deferimento, di aver commesso un errore nell'invio della documentazione per il tesseramento del calciatore, LALLO Luca, e di aver fatto partecipare lo stesso a sette gare del campionato, in buona fede, tanto è vero che quando sono venuti a conoscenza del disguido non lo hanno più impiegato.
- considerato che il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni contestate nel deferimento ed indicate in epigrafe:
a LALLO Luca 7 gare di squalifica;
a PALUMBO Francesco mesi 2 di inibizione;
a POLI Silvio mesi 4 di inibizione;
alla POL. DIL, CITTA' DI SEGRATE 7 punti di penalizzazione da scontare nella presente stagione del campionato Allievi Regionale e l'ammenda di Euro 500,00.
considerato che i deferiti hanno chiesto di applicare il minimo della sanzioni tenendo conto della loro buona fede.
Osserva
dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei deferiti emerge che la Pol Dil Città di Segrate ha fatto partecipare il calciatore, LALLO Luca, a sette gare del campionato allievi regionali nella stagione sportiva 2011/2012 senza averne titolo in violazione delle norme indicate in epigrafe.
Tale comportamento reiterato e continuato merita di essere sanzionato secondo gli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Commissione in applicazione del principio della continuazione.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
commina
a LALLO Luca 3 gare di squalifica;
a PALUMBO Francesco mesi 2 di inibizione;
a POLI Silvio mesi 4 di inibizione;
alla POL. DIL, CITTA' DI SEGRATE 3 punti di penalizzazione da scontare nella presente stagione del campionato Allievi Regionale e l'ammenda di Euro 1.000,00.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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