COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 47 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA G.S. CRISTO RE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA PARTITA MARCO – CRISTO RE DI CUI AL C.U. NR 39 DELL’8/11/2012.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 47 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA G.S. CRISTO RE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA PARTITA MARCO – CRISTO RE DI CUI AL C.U. NR 39 DELL’8/11/2012.
La Società G.S. Cristo Re propone reclamo avverso la squalifica del giocatore Teferici Algert fino al 08/05/2013 e dell’allenatore Biasion Alessandro fino allo 06/12/2012 sostenendo che i fatti rispetto e come descritti sul rapporto di gara sono molto meno gravi e in parte molto diversi.
La Commissione Disciplinare territoriale alla luce del supplemento di rapporto di gara, molto chiaro nell’esposizione di tutti i fatti, e alla luce dell’art. 35 del C.G.S. che sancisce come il rapporto dell’arbitro e il relativo supplemento fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ritiene di respingere il reclamo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo proposta dalla G.S. Cristo Re ed ordina l’incameramento della relativa tassa reclamo.
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