COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Borgoricco Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 45 del 16/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Masiero Mattia – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Borgoricco Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 45 del 16/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Masiero Mattia – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Borgoricco ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 45 del 16/11/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Masiero Mattia : per aver sputato, al rientro negli spogliatoi, contro un avversario colpendolo al volto. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Borgoricco; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato, precisando che ha visto con certezza il giocatore Masiero attingere con uno sputo il volto di un avversario, valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’accadimento oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore Masiero appare assolutamente congrua; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Borgoricco; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Masiero Mattia; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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