COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Campagnaro Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Campagnaro Matteo – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Belvedere ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/11/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Campagnaro Matteo : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti accompagnando il tutto con frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Belvedere; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato integralmente quanto riferito nel referto di gara, fornendo ulteriori elementi in ordine all’episodio contestato; valutato il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congruo rispetto ai fatti ascritti; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Belvedere; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Campagnaro Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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