COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. Fabio FORIN – Presidente A.S.D. Atletico 2000 *del Sig. Luca FABBRIS – Segretario A.S.D. Atletico 2000 *del Sig. Paolo MAGLIO – Direttore Tecnico A.S.D. Atletico 2000 *della Società A.S.D. Atletico 2000 *del Sig. LAMBERTI Francesco – Arbitro Effettivo
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
*del Sig. Fabio FORIN – Presidente A.S.D. Atletico 2000
*del Sig. Luca FABBRIS – Segretario A.S.D. Atletico 2000
*del Sig. Paolo MAGLIO – Direttore Tecnico A.S.D. Atletico 2000
*della Società A.S.D. Atletico 2000
*del Sig. LAMBERTI Francesco – Arbitro Effettivo
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/10/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
I Signori : Fabio FORIN – Presidente A.S.D. Atletico 2000; Luca FABBRIS – Segretario A.S.D. Atletico 2000 e
Paolo MAGLIO – Direttore Tecnico A.S.D. Atletico 2000
Per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e 5, commi 1 e 4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere,
mediante la sottoscrizione dell’esposto/denuncia del 17.10.2011 resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito Internet
della Società ASD Atletico 2000 e sulla rivista online “tuttocampo,it” nella edizione del 17.10.2011, espresso giudizi e
rilievi lesivi della reputazione e onorabilità del Sig. Lamberti Francesco, arbitro della gara Juniores Provinciale Atletico
2000.Brusegana S.Stefano disputata il 15.10.2011, ingenerando pregiudizievoli valutazioni sulla reputazione
dell’organizzazione federale, in quanto finalizzante a mettere in dubbio la regolarità delle gare e del relativo campionato
provinciale Juniores, stagione sportiva 2011-2012, generando dubbi sulla imparzialità degli ufficiali di gara e delle
istituzioni federali regionali del Veneto;
il Sig. Francesco LAMBERTI – Arbitro Effettivo
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 3,comma 1 e art. 40 del
Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere, mediante fatti e dichiarazioni rese sia nel corso della gara
Atletico 2000 – Brusegana Santo Stefano del 15.10.2011, valevole per il Campionato Provinciale Juniores, sia
nell’immediato post-partita evidenziato un atteggiamento pregiudizievole nei confronti della Società Atletico 2000 e dei
suoi tesserati fondato su pregresse situazioni che hanno interessato la propria sfera personale ed affettiva, facendo
venire meno nei tesserati il dovuto convincimento sulla terzietà ed imparzialità del direttore di gara, con grave nocumento
della stessa funzione arbitrale;
la Società ASD A.S.D Atletico 2000
Per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2 e art. 5, comma 2 del C.G.S.,
conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore e ai propri tesserati, in
relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 27/11/2012 sono risultati presenti :
il Sig. Fabio FORIN Presidente A.S.D. Atletico 2000
il Sig. Luca FABBRIS Segretario ASD Atletico 2000, rappresentato da Fabio Forin, come da delega in atti;
il Sig. Paolo MAGLIO Direttore Tecnico A.S.D. Atletico 2000
la Società A.S.D. Atletico 2000 rappresentata dal Sig. Fabio Forin (Presidente)
il Sig. LAMBERTI Francesco Arbitro Effettivo
il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente ai presenti le ragioni del deferimento evidenziandone gli
elementi e le circostanze di maggior rilievo, con riferimento alla posizione della Società Atletico 2000 dei suoi Dirigenti e
dell’arbitro effettivo Lamberti Francesco.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 27/11/2012, le stesse, limitatamente ai Signori Fabio Forin, Luca Fabbris,
Paolo Maglio e alla Società Atletico 2000 hanno richiesto l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e il Rappresentante della
Procura vista la disponibilità manifestata dalle suddette parti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del
C.G.S., e all’applicazione dell’art. 24, stante la collaborazione dimostrata nel corso della fase istruttoria.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Fabio FORIN Presidente A.S.D. Atletico 2000 : inibizione per giorni 40;
a carico del Sig. Luca FABBRIS Segretario ASD Atletico 2000 : inibizione per giorni 25;
a carico del Sig. Paolo MAGLIO Direttore Tecnico A.S.D. Atletico 2000 : inibizione per giorni 15;
a carico dell’A.S.D. Atletico 2000 ammenda di € 300,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S., nonché dell’art. 24 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Fabio FORIN Presidente A.S.D. Atletico 2000 : inibizione per giorni 40;
a carico del Sig. Luca FABBRIS Segretario ASD Atletico 2000 : inibizione per giorni 25;
a carico del Sig. Paolo MAGLIO Direttore Tecnico A.S.D. Atletico 2000 : inibizione per giorni 15;
a carico dell’A.S.D. Atletico 2000 ammenda di € 300,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
L’Arbitro Effettivo Francesco Lamberti, ha invece dichiarato di non intendere richiedere l’applicazione dell’art. 23 del
C.G.S., preferendo affrontare il dibattimento.
Il Dott. S. Sciuto ha proposto a carico del Sig. Francesco Lamberti l’irrogazione della seguente sanzione : sospensione
dall’attività arbitrale per la durata di mesi sei.
La Commissione Disciplinare Territoriale per quanto riguarda la posizione dell’arbitro Lamberti Francesco rileva,
preliminarmente, come il medesimo abbia fermamente negato ogni addebito, sostenendo, viceversa, che le accuse a lui
mosse siano inveritiere e diffamatorie, evidenziando particolari che non collimano con la ricostruzione dei fatti come riferiti
alla Procura dai Dirigenti in sede di istruttoria.
Ad esempio la presenza sugli spalti dell’attuale moglie solo in prossimità della fine gara e non per tutta la durata
dell’incontro.
La Commissione rileva altresì come le dichiarazioni relative al comportamento offensivo ed ingiurioso asseritamente
tenuto dal direttore di gara siano tutte provenienti da soggetti che nel corso della gara stessa sono stati direttamente o
indirettamente oggetto di provvedimenti sanzionatori tecnici o disciplinari da parte dello stesso direttore di gara.
Tale circostanza non permette di escludere che vi fosse un interesse da parte di questi soggetti a mettere in cattiva luce il
direttore di gara, attribuendogli, se del caso, frasi non effettivamente profferite e comportamenti non tenuti.
D’altro canto, nell’unica dichiarazione rilasciata da soggetto terzo apparentemente non interessato,(vedi dichiarazione del
Sig. Fabio Zaggia Dirigente tesserato per la Società U.S. Brusegana S.Stefano) vengono smentiti taluni comportamenti
asseritamente tenuti dall’arbitro (essere uscito a suo braccio dirigendosi nel parcheggio delle autovetture) e non vengono
confermate alcune frasi a lui attribuite, pur dando atto di essersi trovato, durante la partita, nella panchina della sua
squadra.
Il quadro probatorio che ne emerge non consente di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità
dell’arbitro Francesco Lamberti per i comportamenti ad esso attribuiti, mancando la prova inequivocabile della
commissione degli stessi
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale non può che mandarlo assolto dagli addebiti a lui ascritti.
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